Studio Pasini

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Servizi

Gli adempimenti operativi connessi all'mministrazione del personale (mensili ed annuali)

ADEMPIMENTI MENSILI
predisposizione prospetti paga mensili di lavoratori dipendenti, co.co.pro., amministratori, associati in partecipazione, occasionali, domestiche, badanti e lavoratori autonomi
predisposizione liste di pagamento, tabulati contabili eventualmente divisi per centri di costo e/o repa

11/03/2026

Assunzioni Agevolate
1° aprile 2026 entra in vigore una novità importante per i datori di lavoro che vogliono usufruire di incentivi contributivi alle assunzioni.

Con l’art. 14 del decreto Sicurezza sarà necessario pubblicare preventivamente l’offerta di lavoro sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Il SIISL è la piattaforma digitale creata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e supportare le politiche attive.

Attenzione: la pubblicazione dell’offerta non è una semplice formalità, ma una condizione necessaria per poter accedere all’incentivo.

Se l’offerta non viene pubblicata sul SIISL:
• l’agevolazione contributiva non può essere riconosciuta
• se già fruita, può essere recuperata dagli enti competenti

Cosa dovranno fare i datori di lavoro?
Per ogni assunzione agevolata sarà necessario:
pubblicare preventivamente l’offerta sul portale SIISL
procedere con l’assunzione secondo le indicazioni fornite dall'INPS per ogni incentivo.

Il nuovo obbligo si aggiunge ai requisiti generali già previsti, tra cui:
rispetto del diritto di precedenza
assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti per le stesse mansioni
assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza
regolarità contributiva

Le modalità operative saranno definite con futuro decreto ministeriale.

15/01/2025

Riduzione cuneo fiscale dipendenti anno 2025

La Legge di bilancio per il 2025 ha previsto, a decorre dal 1° gennaio 2025, l’introduzione di nuovi strumenti di sostegno al reddito e di riduzione della relativa pressione fiscale (art.1 commi 4-9 legge 207/2024).

Di contro, dalla stessa data non trova più applicazione l’esonero 6/7% della contribuzione IVS a carico del dipendente, previsto dall’art. 1, c. 15 della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) fino al 31.12.2024.

Ai fini della riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, i commi da 4 a 9 dell’art. 1 della L. n. 207/2024 prevedono:
una somma, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (comma 4);
una ulteriore detrazione fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro (comma 6).

Tali misure spettano ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui art. 49 del TUIR; sulla base di tale disposizione, pertanto, sono esclusi da tali misure i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 del TUIR), quali ad esempio i lavoratori con rapporto di collaborazione.

L’art. 1, comma 4 della L n. 207/2024 prevede, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la corrispondente percentuale di seguito indicata:
7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 5, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente (imp.fiscale) è rapportato all’intero anno.

L’art. 1, comma 6 della L n. 207/2024 prevede che, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, 1000 euro;
in caso di reddito complessivo superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro, 1.000 euro moltiplicato per il valore corrispondente al seguente rapporto
( 40.000 – Reddito ) / 8.000

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente (per la determinazione della percentuale utile per il calcolo della somma) rileva anche la quota esente del reddito agevolato previsto per docenti e ricercatori rientrati in Italia e a lavoratori impatriati.
Applicazione
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma e l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
Il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 4, potrà essere recuperato mediante compensazione in F24 (ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).

In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza della somma e dell’ulteriore detrazione e provvedono al recupero dell’importo riconosciuto qualora si riveli non spettante.
Nel caso in cui tale importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Con riferimento a tale ultima previsione (da riferirsi necessariamente alle operazioni di conguaglio di fine anno) si attendono istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate,

29/11/2022

Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Estetica - Conflavoro

Firmato, il 2/11/2022, il rinnovo del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere del 31 agosto 2020 sottoscritto da CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL con l’assistenza della CONFSAL
Al fine di rilanciare l’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore di riferimento, le parti hanno reso necessaria la rideterminazione della Tabella Retributiva acclusa al CCNL.
La Tabella retributiva viene così modificata:
Inquadramento retributivo Minimi dal 1° novembre 2022 Minimi dal 1° febbraio 2023
Primo livello € 1.478,00 € 1.513,00
Secondo livello € 1.351,00 € 1.382,00
Terzo livello € 1.280,00 € 1.311,00
Quarto livello € 1.207,00 € 1.236,00
Al fine di incoraggiare l’occupazione, anche favorendo l’assunzione di risorse umane giovani e con meno esperienza, si è addivenuti alla modifica della disciplina delle retribuzioni ridotte a far data dal 1° novembre 2022. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
-primo anno: 7,5%
-secondo anno: 5%
Proporzione numerica - Contratto a termine
In merito alla Proporzione numerica, a decorrere dal 1/11/2022, nel contratto a termine, le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra

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