Formatore legale Sorgia

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07/08/2019

Dal 2004 mi occupo di formazione per multinazionali, enti di formazione accreditati e istituzioni pubbliche in tema di:
- Diritto del lavoro
- Diritto di famiglia
- Diritto dei minori
- Recupero crediti
- Bullismo e cyber-bullismo

PORTFOLIO:
Auselda SPA, Esiea, Total Fashion Academy, Ifold, MCG formazione, Oltranservice, Università Giustino Fortunato, UniDAV, Formadocenti.

BIOGRAFIA

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'università degli Studi di Cagliari;

Master in criminologia applicata e psicologia giuridica;

Corso di specializzazione in "Psicologia criminale e scienza delle tracce" presso AIPC, Associazione Italiana di Psicologia e criminologia - Roma;

Abilitata alla professione di avvocato, iscritta al consiglio dell'ordine degli avvocati di Cagliari;

PUBBLICAZIONI - LIBRI

"Il reato di stupro nella dottrina del XIX secolo", Lulu editore, 2008;

"Aspetti di criminologia", Lulu editore, 2008;

"Organizzazione aziendale", Lulu editore, 2010;

21/01/2016

Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, il termine di prescrizione relativo alla riscossione è triennale.

Questo, anche qualora sia stato notificato entro i termini un avviso di accertamento, laddove, entro i successivi 3 anni, non sia intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione. È quanto confermato recentemente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Pertanto, se sono trascorsi più di 3 anni dalla ricezione di un avviso di accertamento per le tasse automobilistiche, senza che siano stati notificati altri atti volti alla riscossione, il credito è prescritto, anche se è stato iscritto a ruolo ed appare nell’Estratto Conto Equitalia.

Ma andiamo per ordine, e cerchiamo di capire come funziona il meccanismo della prescrizione relativamente alla riscossione dei bolli auto.

Prescrizione bollo auto
Se un contribuente non paga il bollo auto, o lo paga in misura inferiore al dovuto, l’azione dell’Amministrazione Finanziaria per il recupero del credito si prescrive il terzo anno successivo a quello del pagamento, o a quello in cui sarebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

In pratica, se Tizio ha dimenticato di pagare il bollo auto nel 2010, e l’Agenzia delle Entrate non contesta niente entro il 31 dicembre 2013, non può più essere fatto nulla per riscuotere il credito. Se, dunque, a Tizio viene notificata una cartella relativa allo stesso credito dal 1° gennaio 2014 in poi, la pretesa non è legittima.

Prescrizione avviso di accertamento bollo auto
Lo stesso discorso vale laddove sia già stato regolarmente notificato, entro il termine triennale, un avviso di accertamento, se all’avviso non ha fatto seguito alcun atto interruttivo della prescrizione entro i successivi 3 anni (che decorrono dopo 60 giorni dall’avvenuta notifica).

Ad esempio, se Tizio ha dimenticato di pagare il bollo nel 2010 e gli viene notificato un avviso di accertamento il 1° settembre 2013, sarà “salvo” soltanto dal 31 dicembre 2016 in poi (poiché deve essere computata quale data di decorrenza della prescrizione il 61° giorno successivo alla notifica; dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo, devono poi trascorrere ulteriori 3 anni). Dunque, qualora durante il 2016 gli sia notificata una cartella, non potrà far altro che pagare il dovuto.

Se invece l’avviso di accertamento fosse stato notificato nel dicembre 2013, il termine prescrizionale sarebbe “caduto” il 31 dicembre 2017, poiché l’atto sarebbe risultato definitivo nel 2014.

Certamente si tratta di un meccanismo piuttosto complesso e di non facile interpretazione, che si complica ulteriormente considerando il fatto che la normativa preveda termini prescrizionali differenti a seconda non solo del tipo di atto, ma anche delle modalità di notifica.

Photos 11/09/2015
10/08/2013

Approvato il decreto sulla violenza di genere:

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, concernente la lotta contro la violenza contro le donne e in ambito domestico di Istanbul, recentemente ratificata dal Parlamento, il decreto mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking).

Vengono quindi inasprite le pene quando:

- il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato in presenza di minore degli anni diciotto;
- il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato di gravidanza;
- il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o dal partner.
Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking:
- viene ampliato il raggio d’azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici;
-viene prevista – analogamente a quanto già accade per i delitti di violenza sessuale – l’irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori, che viene, inoltre, incluso tra quelli ad arresto obbligatorio.

Sono previste poi una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:

- viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;
- viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;
- viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro famigliari e conviventi il ventaglio delle ipotesi di arresto in flagranza;
- si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il Pubblico Ministero – su informazione della polizia giudiziaria – può richiedere al Giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Infine, è stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all’assistenza legale gratuita.

Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione (Tutela vittime straniere di violenza domestica, concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari come già previsto dall’articolo 18 del TU per le vittime di tratta);

Infine, a completare il pacchetto, si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

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