Studio Legale Assennato
27/02/2017
Dal 2012 al 2016 le cause di lavoro del settore privato in Italia sono scese del 33%. In particolare, calano del 69% le liti sulla cessazione del rapporto.
Licenziamenti, crolla il contenzioso tra lavoratori e aziende Dal 2012 al 2016 le cause di lavoro del settore privato in Italia sono scese del 33%. Calano del 69 per cento le liti sulla cessazione del rapporto
CASSAZIONE: SI' AL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI ASSENZA PER LA VISITA FISCALE
Uno dei temi oggetto di evoluzione giurisprudenziale appare senza dubbio la mancata reperibilità del lavoratore per la visita fiscale.
Di recente, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017, chiarendo i dubbi in merito alla possibilità per il lavoratore in malattia di non farsi trovare a casa durante le visite fiscali. Nello specifico, la Corte ha configurato non già l’onere, bensì l’obbligo per ciascun lavoratore ammalato di rendersi disponibile e, dunque, di farsi trovare nel luogo in cui ha il domicilio al fine di essere sottoposto alla visita fiscale. Ove ciò non avvenga, il prestatore suddetto si renderebbe responsabile sia nei confronti dell’INPS che del datore di lavoro. L’allontanamento del lavoratore dal luogo di abitazione è consentito solo qualora ricorrano serie e comprovate ragioni e purché questi provveda a darne comunicazione tempestivamente ai competenti organi di controllo (a meno che non sussistano ragioni che precludano allo stesso tale comunicazione). Una volta che il prestatore si sia sottoposto alla dovuta visita, è libero di allontanarsi dal domicilio, cessando in tal modo l’obbligo di rendersi reperibile, salvo casi eccezionali.
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