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26/11/2015

AUTONOMI. II ACCONTO 2015

La data del 30 novembre 2015 coincide con un’importantissima scadenza per i contribuenti titolari di partita Iva e gli artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a versare il 2° acconto 2015 dei contributi previdenziali ed a rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per il 2014, nel modello Unico 2015. La rideterminazione degli acconti da parte di artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, oltre ai tributi fiscali, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali. In questi casi, bisogna prestare massima attenzione, in quanto un insufficiente versamento dei contributi potrebbe portare al pagamento di pesanti sanzioni.
A norma dell’art. 11, c. 18 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), si ricorda che a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è del 100%, anziché del 99%.

05/11/2015

RIMBORSO IRAP AGLI INGEGNERI!

Svolgere l’attività senza il controllo e il coordinamento di terzi non legittima, di per sé, l’assoggettabilità all’IRAP dei redditi professionali. È quanto emerge dalla sentenza n. 22468/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria.
E' il caso di un ingegnere che ha chiesto all’Agenzia delle Entrate - ma senza fortuna - il rimborso di quanto versato a titolo di IRAP per gli anni dal 2000-2003.
La Suprema Corte ha disposto l’annullamento del verdetto pro-fisco pronunciato dalla CTR della Puglia, avendo questo Giudice fatto discendere la sussistenza dell’automa organizzazione dal mero svolgimento dell’attività professionale in questione “senza il controllo e il coordinamento di terzi”.
Ad avviso dei giudici del Palazzaccio la CTR ha erroneamente rinvenuto la sussistenza della autonoma organizzazione nella attività svolta “in totale discrezionalità, senza soggiacere a limitazioni, condizionamenti e controlli formalmente e legittimamente imposti da altri soggetti che ne deteriorino l'intrinseca natura”, ritenendo soggetto d'imposta il ricorrente, “in quanto non emergente dagli atti la presenza degli indicati limiti e condizionamenti, affermando altresì, senza alcun concreto riferimento agli atti del giudizio, ‘che l'attività di ingegnere viene esercitata dal ricorrente con apprezzabile ed autonoma struttura organizzativa’”.

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