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18/10/2022

ACCESSO AGLI ATTI.

TAR DEL LAZIO sent 13336/2022

L'ACCESSO AGLI ATTI DEL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE PER DOCUMENTAZIONE INERENTE LO STESSO È AUTONOMA E INDIPENDENTE DA EVENTUALI RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI AVANZATE DAL CONDOMINIO.

"si osserva che l’argomento difensivo di Roma Capitale circa l’insussistenza di un interesse all’accesso del ricorrente essendo stata evasa analoga richiesta da parte del condominio è recessivo: all’evidenza, ciascun soggetto è titolare di un interesse autonomo e quindi differenziato a conoscere, anche laddove tale situazione scaturisca da una medesima condizione di fatto (gli effetti della quale si imputano diversamente tra il condominio ed il proprietario di una singola unità immobiliare). Anche l’invito ad accedere tramite SIPRE non è ritenuto ostativo all’accesso ordinario secondo la giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo, sentenza TAR Lazio, Roma, II bis, 12 maggio 2022, nr. 05918)."

04/10/2022

LA CASSAZIONE (Sentenza 2774/2022) RICONOSCE IL VALORE PROBATORIO DELLE REGISTRAZIONI A INSAPUTA DEI CONVERSANTI IN UN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO

"Nel valutare se la condotta di registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, potesse integrare una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento questa Corte ha chiarito che l'art. 24, d.lgs. 196 del 2003 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati [...] sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; sicché, l'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Si è quindi affermata la legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova [...]"

13/09/2021

OBBLIGO VACCINALE: IL TAR DI LECCE CONFERMA LA SOSPENSIONE PER MANCATA VACCINAZIONE, LADDOVE LA STRUTTURA PUBBLICA AVEVA TENTATO LA RICOLLOCAZIONE

La dipendente di una struttura sanitaria aveva impugnato la nota dell’Ordine dei medici di Brindisi relativa alla sospensione ex lege dal lavoro ai sensi del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021 convertito in l. n. 76/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19…” per il mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione



Il TAR di Lecce, con riferimento al periculum in mora prospettato dalla ricorrente, avendo richiesto la sospensione del provvedimento in via cautelare, ovvero alla omessa ricollocazione lavorativa, ricorda come l’art. 4 co. 10 del citato d.l. n. 44/2021 riserva l’adibizione d’ufficio ad altre e diverse mansioni solo all’ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l’esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi – proseguono i giudici amministrativi - del tutto differente da quella in esame, in quanto caratterizzata da atteggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente, mentre, al contrario, la ricorrente avrebbe viceversa tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all’amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale.



Considerato, conclude il TAR, che comunque l’Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo e considerato che è comunque in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4 comma 1 d.l. citato, e considerato infine che - entro i limiti decisionali connessi alla fase cautelare monocratica - nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima, respinge l’istanza di cautela monocratica.
Tale ordinanza non precluderà, tuttavia, al TAR di poter svolgere un'analisi più completa nel merito del ricorso, procedendo con la fase ordinaria del giudizio.

RICERCA PRATICANTI: Aperte 2 posizioni per praticanti a laureande/i e neo laureate/i - Alterego 28/05/2021

RICERCA PRATICANTI: Aperte 2 posizioni per praticanti

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