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30/03/2020
Accettazione tacita di eredità, per la Cassazione non rilevanti atti ed adempimenti fiscali o strumentali (Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 19/02/2019 n° 4843)
La Cassazione si è recentemente pronunciata in tema di successioni, sulla rilevanza o meno della registrazione e trascrizione di un testamento ai fini della accettazione di eredità.
In particolare, l’ordinanza n. 4843/2019 del 19 febbraio 2019 ha affermato che “sono privi di rilevanza gli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione”.
Con la pronuncia in esame, quindi la Suprema Corte ha chiarito che il novero degli atti non idonei ad esprimere una intenzione univoca di accettare l’eredità si estende a a tutti quelli aventi funzione fiscale, ed a quelli a carattere meramente conservativo, come ad esempio quelli relativi ad istanze di conversione del debito, che svolgono esclusivamente funzione di evitare conseguenze pregiudizievoli.
La Cassazione ha voluto quindi ribadire ancora una volta che i presupposti fondamentali ed indispensabili per l’accettazione tacita dell’eredità, ricorrono esclusivamente quando il chiamato compia un atto che implica necessariamente ed in modo inequivoco la volontà di accettare, perché non potrebbe essere compiuto se non nella qualità di erede.
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