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Corsi,workshop e seminari in aula per Avvocati 11/01/2024

Corsi,workshop e seminari in aula per Avvocati Corsi,workshop e seminari di formazione/aggiornamento professionale per Avvocati e professionisti. Riconoscimento crediti e attestato finale di partecipazione

12/07/2023

LA PRESTAZIONE PRINCIPALE DELLA STRUTTURA SANITARIA

Ai fini della configurabilità di un regime di responsabilità in capo alle strutture sanitarie è necessario avere consapevolezza di come rientri nell'oggetto della prestazione principale dovuta dalla struttura l'obbligo di dotarsi di una efficiente organizzazione, della cui inadeguatezza l'ente risponde ex art 1218 c.c. quale inadempimento " proprio". Il novero della casistica in merito è ampio: si pensi, ad esempio alle ipotesi di ritardo nella esecuzione di interventi anche salvavita per mancata idonea gestione dello staff medico e paramedico, o a quelle connesse a una non perfetta asepsi della sala operatoria o degli strumenti chirurgici adoperati ( sono i casi di infezioni nosocomiali , nei quali l'ente, per evitare di incorrere in responsabilità, deve dimostrare di avere correttamente adempiuto agli oneri organizzativi connessi alla sicurezza delle attrezzature, alla vigilanza dei pazienti, all'assistenza post operatoria, all'adozione di prassi preventive); o agi eventi lesivi causati da una inadeguata vigilanza dei pazienti, o da inidonea compilazione della cartella clinica, o ai danni da emotrasfusioni con sangue risultato infetto; o , ancora, al mancato trasferimento della paziente presso altra struttura ritenuta più adeguata alle sue concrete esigenze, o a danni derivanti da carente organizzazione dei turni di lavoro degli ausiliari( come, ad esempio, nel caso in cui la struttura sovraccarichi un proprio operatore in modo da ingenerare una "condizione di sofferenza" che lo porti ad agire in maniera disattenta, vedasi anche i casi nei quali è stata riscontrata la responsabilità dell'ente per carenze organizzative e strutturali da inesistenza di adeguata sala risvegli). Tutte ipotesi, queste, che prescindono dalla condotta dei professionisti sanitari ausiliari della struttura, concernendo fattori attinenti alla sua organizzazione in quanto "ente", al pari - mutatis mutandis - di qualsiasi atto d'impresa.
Dovrebbero, invece, potersi ritenere fuori campo, nel definire contorni e limiti delle responsabilità proprie nosocomiali ex art 1218 c.c., le disposizioni codicistiche che regolano il contratto d'opera professionale ,e in particolare la norma di cui all'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave nell'eventualità di problemi tecnici di speciale difficoltà.

25/02/2022

CONTAGI OSPEDALIERI. PRECAUZIONI E RESPONSABILITA' GIURIDICHE.
Gli ospedali come luoghi di cura medica e di eccellenza scientifica ma, talvolta, anche veicoli di infezione.
Tali fenomeni possono trovare ragione sia a causa di condotte inadempienti o illecite che in eventi imprevedibili e non evitabili, pur in presenza di attività svolte con il grado di diligenza , prudenza e perizia necessario alla prestazione richiesta.
Proprio per questo è necessario individuare la sottile linea di confine che distingue le differenti cause, anche con riferimento alle misure preventive concretamente attuate all'interno della struttura sanitaria.
Il tema descritto sarà affrontato dall'Avv. Mario Menasci del Foro di Roma.

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