Lex Team - Studio Legale

Lex Team - Studio Legale

Condividi

Lo Studio affianca privati, professionisti e aziende nella gestione di controversie e
percorsi di tutela, con un approccio concreto, multidisciplinare e orientato alla soluzione.

14/07/2026

📝𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥'𝐚𝐝𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐚: sapete cosa rischiate, anche se siete una piccola impresa? Quante volte, in azienda, si pensa che un passaggio disciplinare saltato sia un dettaglio recuperabile?

Una sentenza del Tribunale di Rovigo del 3 luglio 2026 smentisce questa convinzione, e lo fa in modo netto. Il caso, seguito dall'avvocata Alessandra Casarotto , riguarda un licenziamento disciplinare intimato senza che al lavoratore fosse mai stata contestata la mancanza. Per il giudice non si tratta di un vizio procedurale, di quelli che si possono sanare con un indennizzo. È un vizio radicale, che travolge l'intero procedimento espulsivo fin dalla radice.

⚪Il ragionamento si fonda sull'𝐚𝐫𝐭. 𝟕 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢, letto non come una formalità ma come norma imperativa a tutela della persona: senza una contestazione scritta, specifica e preventiva, il lavoratore perde il diritto di difendersi prima ancora che il rapporto venga interrotto. E nel regime del d.lgs. 23/2015, 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐊𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐊𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 2 - non della più limitata tutela indennitaria, a cui in passato si tendeva a ricondurre i vizi di forma.

Il Tribunale si inserisce così nell'orientamento secondo cui l'assenza totale di contestazione equivale, di fatto, all'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare.

⚪Ma il passaggio che più merita attenzione riguarda le dimensioni dell'azienda: la reintegra si applica a prescindere da quante persone impiega il datore di lavoro, perché la nullità del licenziamento, in quanto contraria a una norma imperativa, richiama il regime forte dell'art. 2 del Jobs Act. 𝐀𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐢𝐊𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚, 𝐝𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞, 𝐧𝐚𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐩𝐚𝐫𝐚.

La contestazione Ú il presupposto minimo di legittimità di un potere che incide sulla vita delle persone; quando manca del tutto, non c'Ú dimensione aziendale che possa colmare quel vuoto.

02/07/2026

🔎𝐒𝐚𝐜𝐢-𝐚𝐊𝐊𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐊𝐊𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢: 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐥'𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐮𝐭𝐚?
Mi capita spesso, seguendo S.r.l. immobiliari, commerciali e familiari, di vedermi arrivare sul tavolo la stessa questione: l'INPS contesta l'obbligo di iscrizione del socio-amministratore alla Gestione Commercianti.

E lo fa quasi sempre valorizzando gli stessi elementi formali: il codice ATECO commerciale, l'assenza di dipendenti, i poteri ampi conferiti all'amministratore, il numero delle operazioni svolte.

Sono indizi, non prove. Il punto che decide davvero la controversia Ú un altro: il socio-amministratore partecipa personalmente e con abitualità al lavoro dell'impresa, oppure si limita a esercitare la funzione amministrativa che gli compete per statuto?

Prendo un caso reale, anonimizzato, che rende bene l'idea. Una S.r.l. di recente costituzione compravende immobili propri, non li gestisce passivamente né si limita a incassare canoni: fa vero trading immobiliare, con volumi importanti, senza dipendenti, con amministratori dotati di ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sulla carta, Ú il profilo che attira l'attenzione dell'Istituto.

Guardando dentro l'organizzazione, però, il quadro cambia. Promozione, ricerca degli acquirenti, trattativa commerciale, rapporti con i professionisti, adempimenti amministrativi e contabili, gestione materiale degli immobili: tutto affidato a soggetti esterni. Agli amministratori restano le decisioni di investimento, la valutazione di convenienza delle operazioni, l'approvazione o il rigetto delle proposte, il controllo del rischio. Decidere se comprare o vendere un immobile, approvare un prezzo, conferire un incarico, nominare un consulente: sono atti di amministrazione, e restano tali anche quando sono frequenti e impegnativi. Sono cosa diversa dal lavorare personalmente nell'impresa.

🔎𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐚𝐫𝐊𝐚
L'obbligo nasce dall'art. 1, comma 203, della legge 662/1996, e la Cassazione lo ha chiarito più volte: essere soci non basta, essere amministratori non basta, avere poteri gestori ampi non basta, avere un oggetto sociale commerciale non basta. Serve un apporto lavorativo personale, abituale e prevalente, diretto alla concreta realizzazione dell'oggetto sociale. La gestione, l'indirizzo, il coordinamento, la rappresentanza, i rapporti con banche e consulenti restano attività amministrative, anche quando sono continuative e rilevanti, a meno che emerga un facere ulteriore: trattative dirette con i clienti, attività commerciale svolta in prima persona, sopralluoghi operativi, gestione quotidiana delle vendite.

Il socio-amministratore, in astratto, può dover versare contributi su due fronti: Gestione Separata per il compenso da amministratore, Gestione Commercianti per l'eventuale attività di socio lavoratore. Sono titoli autonomi, con presupposti distinti, e la doppia iscrizione non scatta in automatico solo perché esiste la prima.

🔎𝐋'𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐈𝐍𝐏𝐒
Quando l'Istituto contesta, deve dimostrare che il socio-amministratore ha lavorato personalmente nell'impresa, in modo abituale e prevalente. Il codice ATECO, la carica sociale, l'assenza di dipendenti, la percezione di utili, l'ampiezza dei poteri in visura sono presunzioni generiche: da sole non bastano. Servono fatti concreti, elementi che dimostrino che l'amministratore non si Ú limitato a decidere e controllare, ma ha materialmente partecipato al ciclo commerciale o produttivo dell'azienda.

🔎𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐢
La differenza, in questi casi, la fa quasi sempre l'organizzazione documentale, costruita prima che arrivi la contestazione. Tre accorgimenti fanno gran parte del lavoro.

𝐏𝐫𝐢𝐊𝐚: formalizzare con chiarezza i rapporti con i terzi. Se intermediari, agenzie o società di service gestiscono operativamente vendite, trattative, sopralluoghi e rapporti con acquirenti, fornitori, tecnici e notai, l'incarico va scritto indicando espressamente che il soggetto esterno opera con autonomia organizzativa, mentre l'amministratore mantiene funzioni di indirizzo, approvazione economica e controllo strategico.

𝐒𝐞𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚: tenere un fascicolo per ogni operazione, con incarichi, procure, proposte, corrispondenza, fatture, atti preliminari e definitivi, note di approvazione: tutto ciò che dimostra chi ha seguito concretamente trattative, visite e adempimenti.

𝐓𝐞𝐫𝐳𝐚: curare il linguaggio di verbali e comunicazioni interne. I verbali del CdA dovrebbero descrivere il ruolo dell'amministratore per quello che Ú, strategie, budget, soglie di prezzo, criteri di investimento, autorizzazioni, controllo economico-finanziario, evitando formule che gli attribuiscano promozione commerciale, gestione diretta dei clienti o presenza operativa quotidiana, quando quelle attività sono in realtà affidate a terzi. La stessa attenzione vale per e-mail e messaggi informali, che nelle verifiche ispettive diventano spesso il materiale più rilevante.

Un capitolo a parte merita la delibera sui compensi degli amministratori. Il compenso segue di norma il regime della Gestione Separata e non genera automaticamente l'iscrizione alla Gestione Commercianti, ma la delibera va motivata coerentemente: indirizzo strategico, rappresentanza, gestione societaria, controllo economico-finanziario, evitando riferimenti a prestazioni operative di vendita, intermediazione o gestione materiale, a meno che si voglia effettivamente riconoscere un'attività ulteriore rispetto alla carica.

🔎𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐮𝐫𝐚
Diverso, e in genere meno esposto, il caso della società che si limita a detenere una partecipazione, senza attività commerciale propria, senza dipendenti, senza clienti, senza immobili gestiti direttamente. Detenere una partecipazione in una società di capitali Ú gestione di un investimento, non esercizio di un'attività commerciale ai fini previdenziali: la qualità di socio unico e amministratore unico, da sola, non fa scattare l'obbligo di iscrizione, in assenza di un'attività commerciale effettiva e di un lavoro personale, abituale e prevalente.

🔎𝐒𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐥'𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐚
La difesa va costruita con metodo. Il termine per opporsi Ú di quaranta giorni dalla notifica: primo controllo da fare. Poi occorre leggere la motivazione dell'INPS con attenzione: ha individuato fatti concreti, trattative dirette, gestione clienti, sopralluoghi, attività commerciale svolta personalmente dal socio-amministratore? Oppure si Ú fermato a carica sociale, codice ATECO e poteri gestori? È una differenza che sposta l'esito della controversia.

Ricostruire l'organizzazione effettiva della società diventa la linea difensiva: chi promuove le vendite, chi gestisce le trattative, chi cura gli aspetti tecnici, chi tiene i rapporti con notai e consulenti. Contratti, procure, fatture, corrispondenza, fascicoli di operazione, verbali, testimonianze e documenti contabili sono ciò che decide la causa, e vanno preparati molto prima che l'avviso arrivi.

Aggiungo un'ultima riflessione, che nella mia esperienza vale quanto le regole tecniche: iscriversi "per prudenza", in assenza dei presupposti di legge, spesso non Ú affatto prudente. Genera obblighi contributivi non dovuti e può essere usata, in futuro, come elemento a favore del riconoscimento della posizione. La vera prudenza sta nel verificare i presupposti, distinguere il ruolo amministrativo dall'attività lavorativa, e documentare con rigore l'assetto operativo della società.

Il principio resta semplice: una società può svolgere attività commerciale senza che questo comporti automaticamente l'obbligo di iscrizione del socio-amministratore alla Gestione Commercianti. L'obbligo nasce solo quando c'Ú partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale, distinta dalla funzione amministrativa. In materia previdenziale la forma non basta mai da sola, ma la documentazione costruita bene, nel momento giusto, può fare la differenza tra una contestazione sostenibile e una pretesa dell'INPS che non regge in giudizio.

Photos from Lex Team - Studio Legale's post 26/06/2026

🔎"𝐌𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚": basta scriverlo per essere al sicuro? Capita spesso di vedere aziende convinte che basti scrivere "mancato superamento del periodo di prova" per chiudere la questione.

Non Ú così semplice, e lo dico da chi ha visto più di un licenziamento naufragare proprio su questo punto.

📍La legittimità del recesso si decide molto prima, nel momento in cui il patto di prova viene scritto e firmato. Le mansioni oggetto della valutazione devono essere indicate con chiarezza: solo così il lavoratore sa, fin dall'inizio, su cosa verrà giudicato. E il patto deve essere firmato prima che l'attività lavorativa cominci davvero, non a cose già avviate.

Sono passaggi che molti trattano come pura burocrazia. Nella mia esperienza, sono invece il cuore della questione: senza un patto costruito correttamente, qualsiasi licenziamento successivo parte già su basi fragili.

📍La domanda giusta, prima di parlare di mancato superamento, Ú un'altra: questo patto di prova Ú stato scritto e firmato come si deve?

Photos from Lex Team - Studio Legale's post 11/06/2026

🔎𝐒𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢: cosa cambia dopo l’ordinanza della Cassazione. Con l’ordinanza n. 16344 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha ribadito un principio di particolare interesse per le aziende che accedono a benefici contributivi: 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐚.

📍Il caso riguardava una società che aveva assunto un lavoratore usufruendo degli 𝐬𝐠𝐫𝐚𝐯𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢 previsti dalla L. 190/2014. Successivamente, il beneficio Ú stato revocato perché il lavoratore aveva già avuto un rapporto di lavoro che, secondo la normativa applicabile, escludeva il diritto all’agevolazione.

L’azienda ha sostenuto di aver acquisito 𝐮𝐧’𝐚𝐮𝐭𝐚𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 dalla quale non emergeva alcuna causa ostativa. Tuttavia, tale dichiarazione si Ú rivelata non corrispondente alla reale situazione lavorativa del soggetto.

📍Né la Corte d’Appello né la Cassazione hanno ritenuto sufficiente questa circostanza per 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞.

Secondo i giudici, infatti, il datore di lavoro Ú tenuto a svolgere una verifica autonoma dei presupposti necessari per accedere a un beneficio pubblico. L’acquisizione della certificazione dei rapporti di lavoro tramite il Centro per l’Impiego rientra nell’𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 richiesta a chi intende beneficiare di agevolazioni contributive.

📍Il principio Ú che l’accesso agli sgravi non può fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni del lavoratore, ma richiede adeguati riscontri documentali da parte dell’azienda.

Resta fermo che una 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐧𝐚𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞

può assumere rilievo sotto diversi profili, compresa un’eventuale responsabilità risarcitoria nei confronti del datore di lavoro e, nei casi più gravi, anche disciplinare. Si tratta tuttavia di profili distinti, che non incidono sull’obbligo dell’azienda di restituire gli sgravi indebitamente fruiti.

📍La decisione della Cassazione evidenzia l’importanza di affiancare alle dichiarazioni del lavoratore 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐜𝐮𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐞, soprattutto quando l’accesso a benefici contributivi dipende dalla storia occupazionale del dipendente.

08/06/2026

🔎𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚: se la scopri solo oggi e la chiami “obbligo”, stai già perdendo persone. Quando si parla di trasparenza retributiva, molte aziende pensano subito all’obbligo giuridico, al rischio di contenzioso, alla necessità di adeguare annunci, informative, criteri e processi interni.

🔎𝐓𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐚. 𝐌𝐚 𝐟𝐞𝐫𝐊𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐚𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐞.

La trasparenza retributiva non Ú soltanto un tema di compliance. È una leva di gestione delle persone. È uno strumento di fiducia. È un modo concreto per dire ai collaboratori: “Qui sai dove sei, sai dove puoi arrivare e sai quali passi devi compiere per crescere”.

🔎La nuova disciplina impone chiarezza già prima dell’assunzione: negli annunci deve essere indicata la retribuzione iniziale o la fascia retributiva collegata alla posizione, insieme ai riferimenti contrattuali e ai criteri oggettivi applicabili.

Questo significa che l’azienda non può più limitarsi a formule generiche come “retribuzione commisurata all’esperienza” o “interessanti prospettive di crescita”, senza spiegare quale sia il punto di partenza e quale logica governi il percorso.

🔎𝐄𝐝 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐚𝐩𝐫𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐥’𝐚𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚.

Pensiamo a una lunga scalata. Nessuno affronta seriamente un percorso impegnativo se non conosce la meta, se non sa quali tappe dovrà raggiungere e se non dispone degli strumenti necessari per arrivarci. La motivazione nasce anche da questo: dalla possibilità di vedere il senso dello sforzo. La fatica Ú sostenibile quando Ú inserita in un percorso comprensibile.

🔎𝐈𝐧 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚.

La retribuzione iniziale Ú il primo campo base. Deve essere corretta, coerente con il ruolo, spiegabile rispetto al contratto collettivo, alle competenze richieste e alle responsabilità affidate. Ma non può essere l’unico punto della mappa.

🔎Dopo il primo campo base devono esserci altre tappe: criteri di progressione economica, formazione, valutazione delle competenze, accesso ai premi, riconoscimento delle responsabilità, passaggi di livello, welfare, strumenti di sviluppo professionale.

Un collaboratore non resta motivato per anni solo perché riceve ogni mese la stessa retribuzione pattuita all’ingresso. Può accettare una fase di investimento, può comprendere un percorso graduale, può anche affrontare momenti complessi. Ma deve vedere coerenza. Deve percepire che l’impegno produce possibilità. Deve sapere quali comportamenti, competenze e risultati vengono riconosciuti.

🔎Il problema nasce quando l’azienda lascia le persone in una zona grigia: promesse vaghe, criteri non scritti, superminimi concessi “a memoria”, premi non spiegati, progressioni affidate alla relazione personale con il responsabile, percorsi annunciati e poi dimenticati. In questi casi l’opacità non produce solo rischio legale. Produce sfiducia. E la sfiducia, prima o poi, diventa disimpegno o uscita.

𝐈𝐥 𝐭𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐫𝐚𝐫𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐧𝐞 𝐯𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐊𝐩𝐫𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚.

🔎Spesso viene accompagnato alla porta da sistemi che non sanno riconoscerlo, svilupparlo e spiegargli il perché delle decisioni.
La trasparenza retributiva non significa mettere gli stipendi in piazza. Significa rendere verificabili le differenze.

Significa poter spiegare perché due persone hanno trattamenti diversi, quando la differenza Ú fondata su competenze, responsabilità, performance, condizioni di lavoro o elementi oggettivi. E significa anche avere il coraggio di correggere quelle differenze che non reggono a una verifica seria.

🔎𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞̀ 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀.

Un’impresa sostenibile non Ú quella che dichiara valori in una brochure. È quella che può dimostrare, con dati, criteri e rimedi, come gestisce le persone. La sostenibilità sociale passa dai processi HR: recruiting, inquadramenti, formazione, valutazione, premi, rientri dai congedi, progressioni, gestione dei carichi di cura, accesso alle opportunità. Se questi processi sono opachi, l’azienda perde credibilità. Se sono chiari, l’azienda costruisce fiducia.

🔎𝐄 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐝𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐡𝐚 𝐮𝐧 𝐢𝐊𝐩𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧.

Le persone restano più volentieri dove percepiscono equità, direzione e possibilità. Restano dove il “perché” dell’azienda non Ú solo uno slogan, ma diventa un patto organizzativo: io contribuisco al progetto, l’azienda mi mette nelle condizioni di crescere, mi valuta con criteri comprensibili e riconosce il mio valore in modo coerente.

🔎𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢, 𝐧𝐚𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐫𝐞. 𝐄̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐛𝐮𝐚𝐧𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐞.

Obbliga l’impresa a fare ordine nei propri sistemi. A scrivere ciò che prima era implicito. A distinguere la discrezionalità sana dall’arbitrio. A trasformare la promessa di crescita in un percorso leggibile. A collegare la retribuzione non solo al costo del lavoro, ma alla motivazione, alla fiducia e alla permanenza delle competenze.

🔎Chi saprà cogliere questa occasione non si limiterà a evitare sanzioni o contestazioni. Costruirà aziende più credibili, più attrattive e più solide.

Perché le persone 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐊𝐞𝐭𝐚, 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐚𝐫𝐬𝐚 𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐊𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐫𝐜𝐢.

Photos from Lex Team - Studio Legale's post 04/06/2026

Una giornata di confronto, idee e prospettive sul futuro delle organizzazioni.

Il 28 maggio l'Avv. Roberto Finocchiaro ha preso parte a 𝐎𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐚𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝟐𝟎𝟐𝟔, evento che ha affrontato temi come trasparenza retributiva, equità, governance e benessere organizzativo.
Temi che interessano da vicino imprese, lavoratori e professionisti e che stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel mondo del lavoro.

Grazie a RESOLVE per aver organizzato l’evento e a Filippo Noventa

28/05/2026

🔎Con la 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟏𝟔𝟑𝟓𝟗 𝐝𝐞𝐥 𝟔 𝐊𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔 la Suprema Corte conferma la condanna per omicidio colposo di un datore di lavoro e del suo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene definito "𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐚𝐧𝐚𝐫𝐊𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞": significa che deve compiere un passaggio decisivo, dalla fase conoscitiva a quella operativa di gestione del rischio.

Una formula generica come "𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚" cede il passo a una descrizione concreta, capace di entrare nelle singole fasi del lavoro reale e raccontare il pericolo nella sua versione operativa, ad esempio "rischio di investimento in caso di accensione del motore a cabina ribaltata". Il DVR vale per quello che riesce davvero a prevenire.

L'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐚𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚. L'obbligo del datore di lavoro resta indelegabile, e accanto a lui opera l'RSPP, che porta in dote la competenza tecnico-scientifica necessaria ad analizzare e governare i rischi.

Il 𝐫𝐮𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐑𝐒𝐏𝐏 𝐞̀ 𝐜𝐚𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞, distinto da quello gestionale del datore di lavoro, ma esiste un obbligo giuridico preciso di svolgere l'incarico con diligenza, di collaborare attivamente all'individuazione dei pericoli, di segnalare ciò che la competenza tecnica gli imporrebbe di vedere.

Quando questo obbligo resta inadempiuto, l'RSPP risponde in concorso con il datore di lavoro per gli infortuni riconducibili a situazioni pericolose che aveva il dovere di conoscere.

Le aziende devono 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐥 𝐃𝐕𝐑 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐢𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞, non un modello astratto di organizzazione. Devono aggiornare la valutazione dei rischi quando cambiano attività, attrezzature, ambienti, mansioni, turnazioni o procedure. Devono pretendere che le misure preventive siano specifiche, applicabili e verificabili.

I consulenti e gli RSPP devono 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐜𝐮𝐊𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢, formule generiche e valutazioni non aderenti ai processi effettivi. Devono svolgere sopralluoghi, acquisire informazioni, confrontarsi con le funzioni aziendali, documentare le criticità rilevate e formalizzare le segnalazioni necessarie.

Un DVR efficace non deve limitarsi a descrivere l’azienda sulla carta: deve 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐠𝐧𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐫𝐧𝐚.

25/05/2026

“𝐒𝐞 𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢, 𝐭𝐢 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚.”
Una frase del genere può avere conseguenze penali molto serie per il datore di lavoro.

In questo video l’avvocato Monica Pedriali spiega una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2026 che chiarisce il confine tra estorsione e sfruttamento di manodopera, partendo da un caso che il nostro studio sta attualmente seguendo.

Un tema delicato che riguarda potere contrattuale, diritti del lavoratore e responsabilità dell’azienda.

🎥 Guarda il video.

23/05/2026

Sta' arrivando l’estate!
Non lasciare mai gli animali dentro l’auto con i vetri chiusi.
Il caldo può diventare una trappola mortale in pochi minuti.
Un gesto di distrazione può costare una vita.

La Guardia Nazionale Ambientale ricorda:
proteggere gli animali Ú un dovere civico e morale.
Se vedi un animale chiuso in auto sotto il sole, intervieni subito e chiama le autorità competenti.
Il caldo forte può uccidere. La prevenzione salva.

Photos from Lex Team - Studio Legale's post 22/05/2026

𝐔𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐭 𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐚𝐚𝐀 𝐩𝐮𝐚̀ 𝐜𝐚𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐚𝐫𝐚? E fino a che punto un dipendente può criticare l'azienda sui social?

*L'ordinanza della Cassazione n. 14165 del 14 maggio 2026 segna un punto fermo per chi si occupa di rapporti di lavoro e gestione delle risorse umane. 𝑃𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑒, 𝑑𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜, 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 anche dopo l'ordine del giudice di rimozione: tutto questo legittima la sanzione espulsiva.

*La Corte richiama un principio chiaro. Il diritto di critica del lavoratore, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, vive entro tre coordinate: verità sostanziale dei fatti, continenza espressiva, attinenza rispetto a un interesse meritevole come le condizioni di lavoro. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜, 𝑠𝑐𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑔𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒, 𝑖𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑜𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜.

*Il messaggio per chi guida un'organizzazione Ú strategico. 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑐ℎ𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖, e una policy social ben scritta, abbinata a una formazione vera sul tema, vale più di qualsiasi reazione tardiva. Sul fronte opposto, chi lavora conserva pieno diritto di dire la propria, a patto di farlo con la stessa misura che userebbe in una sala riunioni o davanti a un cliente.

*La 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐚 resta un valore. La 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 Ú lo standard professionale.

Vuoi che la tua azienda sia il Studio Legale più quotato a Padua?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Telefono

Sito Web

Indirizzo


Via Scrovegni 27/A
Padua
35131