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Unico 2016: ecco la check list per rimedi e controlli post invio
Dichiarazioni fiscali
Riepilogati i termini ordinari di scadenza per l’invio del modello dichiarativo Unico 2016, della eventuale dichiarazione tardiva e, nel caso, della dichiarazione integrativa. Sono i principali aspetti trattati nella check list elaborata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicata lo scorso 30 settembre nella sezione “strumenti di lavoro” del sito istituzionale della stessa Fondazione. Sono stati altresì forniti prospetti riepilogativi relativi alla quantificazione delle sanzioni relative alle violazioni commesse in ordine alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato nella sezione “strumenti di lavoro” una check list riepilogativa dei vari adempimenti connessi al modello dichiarativo Unico 2016.
Modello dichiarativo – termini di presentazione
Il termine ordinario di scadenza per l’invio del Modello Unico 2016 è fissato per il 30 settembre 2016.
Se l’invio viene effettuato successivamente a tale data, ma entro il 29 dicembre dello stesso anno (90 giorni dalla scadenza dei termini di cui sopra), la dichiarazione è tardiva.
Nel caso in cui il modello dichiarativo sia presentato addirittura oltre il termine del 29 dicembre (ossia oltre 90 giorni dai termini precedentemente citati), la dichiarazione è considerata omessa.
Il Modello Unico correttivo nei termini
È possibile correggere ovvero integrare una dichiarazione già presentata, ad esempio qualora ci si accorga solo successivamente alla presentazione di aver commesso errori od omissioni.
Se la dichiarazione corretta viene presentata entro i termini di scadenza previsti (30 settembre 2016 nella normalità dei casi), il modello dichiarativo viene considerato come Modello Unico “correttivo nei termini”.
La dichiarazione integrativa
Si rientra in tale ipotesi qualora il contribuente si accorga di aver commesso errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi presentata e presenti una successiva dichiarazione dei redditi per regolarizzare la propria situazione, ma solo successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione del modello dichiarativo.
La successiva dichiarazione presentata assume la denominazione di Modello Unico integrativo.
Esiste:
- la dichiarazione integrativa a favore (nel caso in cui emerga un minor reddito o comunque una minore imposta da versare o un maggior credito d’imposta rispetto a quanto riportato nella prima dichiarazione dei redditi presentata), da presentare entro il termine di presentazione del modello dichiarativo relativo al successivo periodo d’imposta;
- la dichiarazione integrativa a sfavore (nel caso in cui emerga un maggior reddito o comunque una maggiore imposta da versare o un minor credito d’imposta rispetto a quanto riportato nella prima dichiarazione dei redditi presentata), da presentarsi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria;
- la dichiarazione integrativa, con cui viene modificata la scelta tra richiesta di rimborso e utilizzo in compensazione effettuata nel modello dichiarativo già presentato. La dichiarazione va presentata entro 120 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le sanzioni
Nel documento redatto dalla Fondazione vengono altresì messe in evidenza le sanzioni irrogabili a seconda della tipologia di violazione commessa, nonché le riduzioni previste in caso di ravvedimento operoso del contribuente.
A titolo esemplificativo, nel caso di dichiarazione dei redditi omessa:
- in presenza di imposte dovute la sanzione va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, on importo minimo pari a euro 250;
- in assenza di imposte dovute la sanzione minima è pari a euro 250, quella massima a euro 1.000 (sono tuttavia raddoppiabili in presenza di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
Tuttavia, precisa la Fondazione, qualora la dichiarazione dei redditi omessa venga presentata entro i termini di presentazione del modello dichiarativo relativo al successivo periodo d’imposta, e prima dell’inizio di qualsiasi attività amministrativa di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza, la sanzione è applicabile:
- in caso di imposte dovute, va dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute;
- qualora non siano dovute imposte, la sanzione minima è di euro 150, la sanzione massima ammonta a euro 500 (gli importi sono raddoppiabili per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
Adempimenti e responsabilità dell’intermediario
Gli intermediari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate:
- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
- le dichiarazioni predisposte dal dichiarante stesso per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione.
L’intermediario abilitato che riceve dal contribuente la dichiarazione predisposta o che assume direttamente l’incarico per la sua predisposizione, è obbligato a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione. Deve altresì precisare se la dichiarazione gli è già stata fornita o se deve provvedere alla predisposizione. L’impegno va datato e sottoscritto dallo stesso soggetto incaricato alla trasmissione.
Non solo.
Il predetto intermediario deve altresì:
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, rilasciare al dichiarante l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi telematicamente, sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento;
- conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (ciò al fine dell’eventuale esibizione in sede di controllo).
Ricade sul contribuente l’onere di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti. In caso di inadempienze, deve segnalarle presso un qualsiasi ufficio della Regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e può rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione in via telematica della dichiarazione, al fine di non compiere la violazione di omessa presentazione della dichiarazione.
Sanzioni nei confronti dell’intermediario
Nell’ipotesi di omessa ovvero tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario incaricato, nei confronti del medesimo è applicabile la sanzione amministrativa che va da euro 516 a euro 5.164.
Nel caso dell’intermediario, l’ipotesi di invio tardivo della dichiarazione è analoga a quella prevista per il contribuente: presentazione oltre il termine ordinario (30 settembre nella normalità dei casi) ma entro 90 giorni dallo stesso (29 dicembre).
Al contrario la circostanza dell’omessa dichiarazione ricorre laddove la trasmissione non sia prodotta nei termini di legge, ovvero sia stata scartata dal sistema Entratel, e l’intermediario stesso non l’abbia trasmessa nuovamente entro i successivi 5 giorni.
La Fondazione fornisce a tal proposito alcune precisazioni.
L’intermediario non è sanzionabile qualora la trasmissione del modello dichiarativo sia avvenuta entro 30 giorni dalla data di assunzione dell’impegno (in tal caso è sanzionabile solamente il contribuente).
Nel caso in cui l’omessa presentazione sia imputabile solamente all’intermediario (ad esempio se l’impegno è assunto dopo il 30 settembre ma entro il 29 dicembre, e la dichiarazione viene comunque trasmessa dopo tale ultima data):
- l’intermediario è soggetto alla sanzione di cui sopra (da euro 516 a euro 5.164);
- anche il contribuente è soggetto al pagamento delle specifiche sanzioni (doveva vigilare sull’operato dell’intermediario stesso)
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