A.D.R. C.E.L.
MEDIAZIONE | 06 Aprile 2012
La condizione di procedibilità riguarda anche le controversie instaurate davanti al Giudice di Pace
di Giuseppe Buffone - Magistrato ordinario, Dottore di ricerca
Non è sostenibile la tesi della inapplicabilità dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, all’Ufficio del Giudice di Pace, in virtù degli artt. 311 e 322 c.p.c..
(Giudice di Pace di Napoli, sez. II, sentenza 23 marzo 2012)
Il giudice di Pace di Napoli, con ordinanza del 23 marzo 2012, in tempi recenti, ha ritenuto che l’art. 5 del decreto legislativo 28/2010 non possa trovare applicazione dinanzi alla Giustizia di Pace. Si tratta di una pronuncia che non può trovare consenso, sotto alcuno dei punti posti a sostegno della decisione.
Eterointegrazione delle norme processuali. In primo luogo, secondo il giudice di Pace, le norme del rito disegnato negli artt. 311 e ss. c.p.c. non sarebbero suscettibili di integrazione alcuna, ab externo, se con mediante intervento espresso del Legislatore. Il giudicante cita l’ordinanza della Suprema Corte n. 21416/08. Va, in primo luogo, evidenziato, che il riferimento alla pronuncia n. 21416 del 2008 non è corretto. La sentenza 7 agosto 2008 n. 21416, infatti, riguarda una ipotesi di regolamento di competenza contro una ordinanza di sospensione del tribunale di Firenze e nulla ha a che fare con il rito del giudice di Pace. Il giudice di Pace, di fatto, voleva riferirsi alla decisione 7 agosto 2008 n. 21418 che, a suo tempo, risolvendo la questione dell’applicabilità dell’art. 3, l. 102/2006, offrì soluzione negativa. Vi è, però, che quel precedente non è confacente al caso di specie. La mediazione regolata dal d.lgs. 28/2010, infatti, introduce un istituto pre-trial con possibili effetti ‘nel processo’ successivamente (eventualmente) instaurato ma non riguarda le ‘norme sul processo’, in quanto non modifica, né abroga le (o deroga alle) norme procedimentali del giudice di pace; semplicemente, introduce una condiziona di procedibilità, per talune controversie, che condizione la giurisdizione, anche del giudice di Pace. Da qui la incongruenza del richiamo al principio di specialità in quanto il d.lgs. 28/2010 e gli artt. 311 e ss c.p.c. regolano materie diverse (l’una ciò che accade prima del processo; l’altra ciò che accade durante il processo). La debolezza della tesi napoletano emerge con chiarezza con un argomento apagogico: dando per corretta la lettura ermeneutica del giudice di Pace allora tutte le ipotesi di condizioni di procedibilità o proponibilità, previste da Leggi speciali, non sarebbero applicabili infrangendosi contro l’art. 311 c.p.c. Ma, come è noto, così non è.
Mediazione giudiziale e mediazione stragiudiziale. Altro argomento introdotto dal giudice di pace fa leva sull’art. 322 c.p.c. Orbene, il Nostro ordinamento conosce diverse ipotesi di cd. mediazione giudiziale (v. ad es., l’art. 145 c.c.), ma trattasi di istituti ontologicamente e morfologicamente differenti dalla mediazione stragiudiziale affidata a soggetti diversi dal giudice. La conciliazione in sede non contenziosa regolata dall’art. 322 c.p.c., in altri termini, non esclude affatto l’applicabilità della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010; anche perché la norma richiamata (322 c.p.c.) semmai riconosce un diritto in più ma di certo non comporta un onere in meno (quello oggi introdotto dall’art. 5 dlgs. cit.). Di fatto, l’interpretazione offerta dal giudice napoletano ha effetto abrogativo del d.lgs. 28/2010 con riguardo alle controversie di competenza del giudice di Pace, con un approdo ermeneutico che fa chiaramente iato con la ratio legis istitutiva della mediazione delle controversie civili.
Una pronuncia che non convince. La tesi abrogativa della mediazione obbligatoria dinanzi al giudice di Pace, pur motivata con argomenti giuridicamente di spessore, è destinata a non avere seguito e si presenta debole. In un certo senso, ricorda il mito di Orfeo che, recuperata la sua Euridice negli inferi, è destinato a perderla nella riemersione verso la vita, non appena si giri a guardarla: ebbene, la tesi sostenuta nell’ordinanza napoletana, riesce a sottrarre il rito giudiziale alla mediazione proprio volgendo lo sguardo interpretativo verso una unica e orientata direzione; ma volendo osservare il fenomeno in modo completo ed esaustivo, le sorti mutano.
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.
Digitare
Sito Web
Indirizzo
Centro Direzionae Napoli Isola F 11
Naples
80100