Studio Pollice
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06/02/2026
Definizione agevolata ( -quinquies) delle cartelle esattoriali
La legge di bilancio 2026 ha introdotto una nuova Definizione agevolata che riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
• imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
• contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
• sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, possono essere indicati nella domanda di adesione anche i carichi già oggetto:
• delle prime tre rottamazioni o del saldo e stralcio per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
• della Rottamazione-quater o della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
Sono esclusi dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, anche se rientrano nell’ambito della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
Prospetto informativo
Per verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies è disponibile il servizio che consente di ricevere il Prospetto informativo, accessibile sia dall’area riservata sia tramite form in area pubblica.
Il Prospetto informativo riporta l’elenco dei debiti che possono essere inclusi nella Rottamazione-quinquies e può essere richiesto direttamente online, scegliendo una delle due modalità.
Richiesta in area riservata
Accedendo all’area riservata:
• viene visualizzata immediatamente una schermata di conferma della presa in carico della richiesta;
• entro le successive 12 ore si riceve una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro 5 giorni. Trascorso questo termine, il download non sarà più disponibile e sarà necessario presentare una nuova richiesta.
Richiesta in area pubblica
Utilizzando il form in area pubblica:
• si riceve una prima e-mail con un link da convalidare entro 72 ore; superato il termine, il link scade e la richiesta viene automaticamente annullata;
• dopo la convalida, una seconda e-mail conferma la presa in carico della richiesta e ne indica i riferimenti identificativi;
• infine, se la documentazione di riconoscimento allegata risulta corretta, viene inviata una terza e-mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro 5 giorni. Anche in questo caso, decorso il termine, sarà necessario inoltrare una nuova richiesta.
Come presentare la domanda di adesione
La domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026. Sono a disposizione due modalità per presentare richiesta di adesione:
• online in area riservata;
• online in area pubblica.
Area riservata
Basterà compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata. Dopo aver presentato la domanda arriverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).
In questa sezione del sito si possono vedere esclusivamente i debiti rottamabili. È inoltre disponibile un servizio online che consente di richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei carichi definibili e il relativo importo dovuto in misura agevolata.
Area pubblica
Anche in questo caso andrà compilato il form dedicato allegando la documentazione di riconoscimento. Andrà specificato l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).
In seguito alla domanda:
• arriverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
• dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
• infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.
ATTENZIONE: la presentazione della domanda di rottamazione comporta la rinuncia agli atti di impugnazione e ai risorsi pendenti compresa la contestazione della validità della notifica delle cartelle rottamate
Scadenze e modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni con scadenza:
• la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
• dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
• dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
In caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 saranno applicati interessi annui del 3%. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.
Cosa succede in caso di mancato pagamento
Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima del piano pagamenti, comporta la perdita dei benefici, e quanto versato viene considerato un acconto sul debito complessivo.
In caso di inefficacia, la legge prevede che:
• i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
• riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
• i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.
Per maggiori dettagli: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/
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