Studio Tributario Ricci
27/05/2026
𝗙𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼
Nel contenzioso tributario la distinzione tra inesistenza soggettiva e inesistenza oggettiva delle operazioni continua ad avere un ruolo decisivo, soprattutto in materia di IVA e deducibilità dei costi. La differenza tra le due fattispecie, infatti, produce conseguenze molto diverse sia sul piano fiscale sia su quello probatorio.
Le contestazioni dell’Agenzia delle entrate riguardano frequentemente fatture considerate non genuine, ma la giurisprudenza della Cassazione e quella europea hanno chiarito che non tutte le operazioni inesistenti possono essere trattate allo stesso modo.
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲̀ 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲
L’inesistenza oggettiva ricorre nei casi in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi non sia mai avvenuta nella realtà. In pratica, la fattura documenta un’operazione fittizia, priva di qualsiasi esecuzione concreta.
In queste situazioni il Fisco può contestare integralmente la detrazione IVA e la deduzione del costo, sostenendo che manca il presupposto economico dell’operazione. La prova richiesta all’amministrazione finanziaria riguarda proprio l’inesistenza materiale della prestazione o della vendita.
𝗟’𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 “𝗰𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲”
Diverso è il caso dell’inesistenza soggettiva. Qui l’operazione commerciale è realmente avvenuta, ma il soggetto indicato in fattura non coincide con quello che ha effettivamente effettuato la prestazione o ceduto i beni. È il fenomeno tipico delle cosiddette “società cartiere”, utilizzate per schermare il reale fornitore.
Secondo la giurisprudenza europea e nazionale, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione IVA può essere negato soltanto se l’amministrazione dimostra che il contribuente fosse consapevole della frode oppure avrebbe potuto accorgersene usando l’ordinaria diligenza professionale.
Sul fronte delle imposte dirette, invece, i costi possono restare deducibili quando l’operazione economica sia stata realmente sostenuta e risulti inerente all’attività d’impresa.
𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮
La corretta qualificazione dell’inesistenza assume rilievo anche sotto il profilo processuale. La Cassazione ha più volte evidenziato che l’onere probatorio cambia radicalmente a seconda che si contesti un’inesistenza oggettiva oppure soggettiva.
Per questo motivo i giudici richiedono all’amministrazione finanziaria di indicare con precisione quale tipo di inesistenza venga contestata, evitando sovrapposizioni tra fattispecie differenti. Un’impostazione generica dell’accertamento può infatti compromettere la tenuta della pretesa fiscale davanti al giudice tributario.
08/05/2026
𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐀: 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐯𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔
Si accende il confronto tra professionisti e Governo sulla nuova norma che, dal 15 giugno, bloccherà i pagamenti della Pubblica amministrazione in presenza di debiti fiscali, anche di importo minimo.
La misura, introdotta dalla legge n. 199/2025, modifica l’articolo 48-bis del dpr 602/1973 eliminando la soglia dei 5.000 euro: basterà quindi una cartella esattoriale non saldata, di qualsiasi importo, per far scattare il blocco.
Inoltre, cambia il meccanismo operativo: non più semplice sospensione del pagamento, ma versamento diretto da parte della PA all’Agenzia della riscossione, con eventuale saldo residuo al professionista.
Le criticità sollevate
Le categorie professionali contestano duramente la norma, ritenuta penalizzante e sproporzionata.
Commercialisti: il presidente Elbano de Nuccio parla di misura “discriminatoria”, evidenziando il rischio di blocchi anche per importi irrisori.
Avvocati: secondo Francesco Greco (CNF), la norma è “iniqua e incostituzionale”, soprattutto per chi opera nel patrocinio a spese dello Stato.
Consulenti del lavoro: Rosario De Luca segnala possibili rallentamenti nei pagamenti e maggiori oneri burocratici per la PA.
Ingegneri e tecnici: Angelo Domenico Perrini denuncia un ulteriore aggravio amministrativo e il rischio di blocchi anche per piccole irregolarità.
Un nodo ancora aperto
Oltre ai Consigli nazionali, anche le associazioni di categoria chiedono una revisione urgente della norma, ritenuta eccessivamente rigida e potenzialmente distorsiva.
Il punto centrale resta trovare un equilibrio tra esigenze di controllo fiscale e tutela dell’attività professionale, evitando effetti sproporzionati su compensi già maturati.
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07/05/2026