Studio Legale R & G

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04/05/2026

CONDOMINIO-DECORO ARCHIETTONICO.

Illegittima l’apposizione di insegne pubblicitarie e faretti sui balconi: lo stabilisce un'interessante ordinanza del Tribunale di Pescare dell'8 aprile 2026 che, tra l'altro, chiarisce che anche il singolo condominio può agire, nell'inerzia dell'amministrazione condominiale, per tutelare il decoro architettonico.
Ne riportiamo, per tutti gli operatori del settore, un ampio stralcio, buona lettura.

"(...) Sul piano generale osserva il giudicante che per decoro architettonico deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile
e gli imprimono una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità, e che esso costituisce un bene comune. La facciata ed il relativo decoro architettonico di un edificio
condominiale costituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore. La modifica della facciata, comportando un’interferenza nel godimento medesimo, può integrare un’indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria.
L’art. 1102 cc non legittima qualsivoglia uso particolare del bene comune da parte del Esso segna, viceversa, il limite cui tale uso soggiace e soprattutto pone il principio del rispetto del decoro architettonico quale condizione della legittimità dell’uso
della cosa comune.
Peraltro il singolo condomino, per giurisprudenza pacifica ha legittimazione ad agire autonomamente per la tutela possessoria (azioni di reintegrazione o manutenzione) della facciata
condominiale, in quanto parte comune dell'edificio, senza necessità di coinvolgere gli altri condomini. Questa legittimazione è riconosciuta soprattutto quando l'azione mira a tutelare il
decoro architettonico o l'uso comune, specialmente in casi di inerzia dell'amministratore."
Tribunale di Pescara, ordinanza dell'8.04.2026.

10/02/2026

CONDOMINIO

L'Amministratore di condominio è tenuto alla tempestiva informazione sull'insorgere di giudizi contenziosi pena la revocabilità: così il Tribunale di La Spezia in una recente senteza.

In tema di condominio negli edifici, la tardiva comunicazione ai condomini di un giudizio promosso nei confronti del Condominio, seppur ascrivibile tra le liti rientranti nell’ambito delle attribuzioni proprie dell’amministratore, è condotta idonea a configurare una
violazione del dovere di trasparenza sussistente in capo a quest’ultimo, che ne giustifica la revoca giudiziale
in quanto suscettibile di compromettere il rapporto fiduciario intercorrente con condomini medesimi (Nel
caso di specie, accogliendo la domanda dei condomini
ricorrenti, il giudice adito ha disposto la revoca del
l’amministratore resistente, il quale, nella circostanza,
in difetto di una tempestiva informazione ai condomini, non si era soltanto limitato ad instaurare un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso
nei confronti del Condominio su ricorso di una società
appaltatrice per ottenerne la condanna al pagamento
del corrispettivo a titolo di esecuzione di lavori condominiali, ma, in quella sede, aveva anche spiegato una specifica domanda riconvenzionale, con estensione del contraddittorio nei confronti del direttore dei lavori, senza informare l’assemblea al fine di una attenta e ponderata valutazione non solo dei costi connessi, ma
anche della stessa convenienza dell’azione intrapresa e
delle relative conseguenze processuali).
¶ Tribunale di Spezia, sezione civile, decreto 26 novembre
2025 n. 566 - Presidente Sebastiani - Relatore Drigani

22/01/2026

CONDOMINIO- ASSEMBLEA DI- REGISTRO DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI DI.

Non sempre adeguatamente indagato il tema del valore, della stesura e conservazione del verbale dell'assemblea di condomino è stato trattato in una recente decisione del Tribunale di Firenze che offre, a tutti gli operatori del settore, utili indicazioni.

In tema di condominio negli edifici, occorre distinguere tra il verbale che viene formato in assemblea e la sua trascrizione nell’apposito registro che deve avvenire a cura dell’amministratore. In particolare, la funzione del registro dei verbali è quella di consentire la ricostruzione nel tempo della volontà assembleare e
nulla vieta o di scrivere direttamente il verbale nell’apposito registro o di dattiloscriverlo, stamparlo ed incollarne una copia nel registro o di manoscriverlo (formando una sorta di brogliaccio) e di correggerlo, anche dopo la conclusione dell’adunanza condominiale, e quindi di trascriverlo successivamente (Nel caso di
specie, nel rigettare la domanda di revoca giudiziaria dell’amministratore, il collegio del tribunale adito ha ritenuto insussistente anche la dedotta violazione, da parte dell’odierno resistente, dell’obbligo di corretta tenuta del registro dei verbali delle assemblee di cui all’articolo 1130, comma 1, n. 7, del Cc, la quale era stata, nella circostanza, dalla condomina ricorrente prospettata in ragione della dubbia conformità tra contenuto
dei verbali assembleari e dichiarazioni rese e fatti accaduti nel corso della riunione, non risultando gli stessi sottoscritti, ontestualmente, da parte del Presidentee del Segretario, ma, dopo la conclusione dell’adunanza, scambiati tra loro mediante invio di messaggi di
posta elettronica).
Tribunale di Firenze, sezione II civile, decreto 21 ottobre 2025 n. 12931 - Presidente Ghelardini - Relatrice Anselmo de Vivo

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