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15/06/2022

La Prima Sezione Penale, dopo la pronunciata a Sezioni Unite del 2021, torna sul tema dei rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall’art. 35-ter ord. pen. affermando che: “ai fini della determinazione della superficie minima pro capite di tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (stabilito dall’art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU) non è computabile lo spazio occupato, oltre che, come già affermato dalle Sezioni Unite, dai letti a castello, anche dai letti singoli, ove questi siano ancorati al suolo”.
Con questa pronuncia sembra che la Suprema Corte orienti la valutazione cui è chiamato il giudice nazionale ex art. 35 ter O.P. nel senso di escludere, invece, la sussistenza di una violazione dell’art. 3 CEDU tutte le volte in cui nella superficie minima di 3mq rientri anche un letto singolo che non sia ancorato al suolo.
In tale ultimo caso infatti, secondo la Corte, la (astratta?) movibilità del giaciglio permetterebbe di classificare uno spazio simile come conforme ai dettami della CEDU.
Eppure, tornare a discutere ancora una volta di “spazio detentivo pro capite”, di letti amovibili o non ancorati al suolo, sembrerebbe più conforme ad un ordinamento che guarda alla pena come ad un castigo, un vero e proprio male fisico riservato all’autore di una fattispecie criminosa.
Ciò che è certo è che un trattamento penitenziario, in queste condizioni, risulta sempre più lontano da quelle funzioni rieducative che nel nostro ordinamento, almeno in teoria, sono demandate alla pena.

06/06/2022

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che "in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'Iva, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna “abolitio criminis”".In particolare, la questione muoveva dall'analisi dei profili sanzionatori della dichiarazione mendace resa in un giudizio promosso contro l'Agenzia delle Entrate avverso un avviso di liquidazione per il pagamento della maggiore Iva dovuta a fronte di un'aliquota agevolata per prima casa. Infatti l'immobile oggetto di contestazione, essendo di lusso, non poteva essere considerato idoneo alla qualificazione della prima casa in base ai parametri di cui al DM 2/08/1969 art. 6. La ricorrente aveva dedotto l'avvenuta novella intervenuta col d.lgs 175/2014, in ragione della quale i criteri per fruire del beneficio prima casa erano stati modificati, non dovendosi più rilevare la qualificazione di immobile di lusso.Nel caso di specie la Corte doveva verificare se fosse configurabile un'abolitio crimnis, ovverosia se l'infrazione fosse stata abolita o meno in esito alla modificazione della norma riguardante i presupposti oggettivi del riconoscimento del beneficio per l'acquisto della prima casa, dovendosi stabilire se l'intervento legislativo posteriore avesse alterato, anche mediatamente, il precetto e, quindi, avesse escluso la figura di infrazione scaturente dalla violazione di esso ( rappresentata dalla dichiarazione mendace). Nella sentenza in oggetto, per le Sezioni Unite non c'è quindi stata nessuna abolito criminis: la dichiarazione era ed è rimasta mendace con la conseguenza che la sanzione contestata rimane dovuta.

27/05/2022

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 10 gennaio 2022, si è pronunciato sulla legittimità dei provvedimenti di esclusione e aggiudicazione resi dalla Stazione appaltante nell’ambito di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, chiarendo la portata degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D. Lgs. 50/2016.
In via preliminare, il Supremo Giudice amministrativo ha ribadito l’orientamento della Adunanza Plenaria n. 16/2020, secondo cui qualsiasi vicenda professionale – anche non integrante una ipotesi tipizzata di esclusione – che si riveli utile alla Stazione appaltante al fine di vagliare l’affidabilità dei concorrenti, rientra nel novero degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.
In altri termini, affinché possa parlarsi di obbligo dichiarativo, è necessario che ricorrano informazioni funzionali all’espressione di un giudizio in ordine alla sussistenza dei requisiti morali di partecipazione.
A valle di tali premesse, il Consiglio di Stato, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che non possa sussistere un generale obbligo dichiarativo in merito a precedenti provvedimenti di esclusione per mancanza dei requisiti di partecipazione, tanto generali quanto speciali. Difatti, se da un lato l’assenza dei requisiti di carattere generale non è di per sé sintomatica di generale e assoluta inaffidabilità del concorrente, dall’altro, i requisiti di carattere speciale sono richiesti in relazione ad uno specifico affidamento e rilevano esclusivamente nell’ambito della procedura di gara cui si riferiscono (a titolo esemplificativo, si pensi al requisito generale della regolarità fiscale e contributiva o al requisito speciale del fatturato minimo annuo).
Il medesimo principio di diritto, pertanto, può essere applicato anche ai provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice dei contratti pubblici.
In altri termini, l’esclusione dell’operatore che abbia reso informazioni mendaci o reticenti non rileva automaticamente in successive procedure di gara, salvi i casi in cui tale condotta abbia comportato l’iscrizione nel casellario informatico ANAC.
In tal modo, secondo il Giudice amministrativo, potrebbe scongiurarsi il fenomeno delle cd. “esclusioni a strascico”, in cui il mendacio e la reticenza sono ritenute genericamente indice di inaffidabilità del concorrente, comportando l’automatica esclusione da successive ed autonome procedure di affidamento.
Stessa sorte, inoltre, per i provvedimenti di esclusione adottati in virtù di pregresse risoluzioni contrattuali o commissione di gravi illeciti professionali. In tali casi, l’obbligo dichiarativo in favore della Stazione appaltante sarà costituito esclusivamente dai fatti e circostanze che hanno condotto ad esito negativo la valutazione circa l’integrità e affidabilità dell’operatore economico. Non sussisterà, dunque, l’obbligo di comunicare il precedente provvedimento di esclusione che, al contrario, assume valenza di mezzo di prova dell’illecito professionale commesso.

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