Studio Legale Federica Raso
Pronunciandosi su un caso “italiano” riguardante un genitore che si era rivolto alla Corte di Strasburgo dolendosi di non aver potuto esercitare il suo diritto di visita con il figlio a causa delle relazioni negative che erano state elaborate dai servizi sociali i giudici europei hanno ritenuto all’unanimità violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo. La Corte ha rilevato, in particolare, che i giudici nazionali non avevano adottato le misure necessarie per proteggere il diritto del padre a contattare il figlio né avevano preso in considerazione il suo interesse. In considerazione della irrimediabili conseguenze negative che il trascorrere del tempo ha avuto sul rapporto tra il bambino ed il padre, la Corte e.d.u. ha ritenuto che l’unico rimedio sia il riesame tempestivo da parte delle Autorità italiane del diritto di visita del padre, tenendo conto dell'interesse superiore del minore. (sentenza n.35532/12 del 17 Novembre 2015)
La sentenza riconosce ancora una volta la necessità per ogni minore di conservare il più possibile il rapporto con entrambi i genitori, senza che esso possa essere pregiudicato in maniera irreparabile dalle semplici relazioni dei servizi sociali, senza ulteriori approfondimenti in ordine alla situazione psicologica del minore stesso
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