La figura dell'Esperto qualificato è stata introdotta nella legislazione italiana dal D.P.R. b, definiva l'Esperto qualificato come "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti, per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a garantire la sorveglianza fisica della prote
zione dei lavoratori e della popolazione. La qualificazione dell'Esperto qualificato è riconosciuta dalla competente Autorità". È stata, poi, ricompresa in tutte le Direttive EURATOM in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e la definizione attuale dell'Esperto qualificato, riportata nell'art. 6 - comma 1 lett. Lgs. 230/1995 e confermata nell'art. 4 - comma 1 lett. n. 241/2000, è di "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche, o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto". Il riconoscimento della qualificazione dell'Esperto qualificato, abilitante all'esercizio della attività, è realizzato dalla iscrizione in apposito elenco nazionale, distinto per gradi e previo il possesso di specifici requisiti e il superamento di prova di esame, come già previsto dall'art. 72 del pregresso D.P.R. n. 185/1964 e confermato dall'art. 78 del vigente D. n. 230/1995, istituito presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro che, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 230/1995, può, in caso di segnalata contestazione da parte degli organismi di vigilanza, disporne la sospensione dall'esercizio ovvero, nei casi più gravi e con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, disporne la cancellazione da detto elenco. L'obbligatorietà della iscrizione nell'apposito elenco nazionale fa rientrare la professione di Esperto qualificato tra le "professioni intellettuali protette" di cui al comma 1 dell'art. 2229 del codice civile e riconosce l'attività de esso svolta come di "servizio di pubblica necessità". Gli Eq sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, ripartito in tre diversi gradi di abilitazione, che definiscono gli ambiti di competenza tecnica:
1° grado: apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima al tubo inferiore a 400 kV;
2° grado: macchine radiogene che accelerano elettroni ad energia compresa tra 400 keV e 10 MeV e materie radioattive, comprese le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
3° grado: impianti nucleari e per il trattamento di combustibili irradiati e per la fabbricazione o preparazione di materie fissili speciali e di combustibili nucleari e sorgenti diverse da quelle comprese nelle competenze del grado precedente. Il secondo grado di abilitazione assorbe il primo e il terzo grado gli altri due. Il percorso di formazione dell'Eq prevede obbligatoriamente, oltre alle lauree caratterizzanti (laurea in fisica o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria), un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano le sorgenti corrispondenti a ciascun grado di abilitazione e sotto la guida del relativo Esperto qualificato (complessivi 240 giorni lavorativi per il 2° grado e 360 giorni lavorativi per il 3° grado), per poter sostenere l'esame di abilitazione di Eq secondo il grado prescelto su un elenco di argomenti definiti per legge (nell'Allegato V al D.Lgs.241/2000, che aggiorna il D.Lgs.230/95 in vigore da 1.1.2001) per ciascun grado di abilitazione. L'Esperto qualificato è consulente obbligatorio del datore di lavoro esercente sorgenti di radiazioni ionizzanti che, ai sensi dei combinati disposti degli artt. 77 e 61 - e 77 e 75 del D. Lgs. 230/1995, deve, prima dell'inizio delle attività disciplinate dal detto D. Lgs., acquisire "da un Esperto qualificato di cui all'art. 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse" che possono esporre a rischio radiologico e tale relazione costituisce il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti (art. 61 - comma 2 - D. n. 230/1995) e, successivamente, "assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di Esperti qualificati" (art. 77 - comma 1 - D. Lgs. 230/1995) ed è tenuto a "comunicare all'Ispettorato provinciale del Lavoro competente per territorio ... i nominativi degli Esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico" (art. 77 - comma 2 - D. Lgs. 230/1995), oltre che a "fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'Esperto qualificato per lo svolgi-mento dei suoi compiti" (art. 77 - comma 4 - D. Lgs. 230/1995). L'art. 77 del D. Lgs. 230/1995 stabilisce inoltre, al comma 5, che "le funzioni di Esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata né dai preposti che ad essa sovraintendono", essendo questi soggetti i destinatari degli obblighi previsti dall'art. 61 del D. Lgs. 230/1995 a tutela dei lavoratori e della popolazione, né "dagli addetti alla vigilanza". I compiti e le attribuzioni dell'Esperto qualificato in ordine alla sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione dalle sorgenti di radiazioni detenute e/utilizzate sono dettagliati negli artt. 79 - 80 - ed 81 del D. Lgs. 230/1995, concernenti rispettivamente le verifiche e valutazioni preventive e periodiche, le comunicazioni al datore di lavoro, la documentazione relativa alla sorveglianza fisica della radioprotezione. In particolare, il comma 7 dell'art. 79 include esplicitamente tra le attribuzioni dell'Esperto qualificato anche il dover "procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al Capo IX del presente decreto". Il Capo III-bis, introdotto nel D. Lgs. 230/1995 dall'art. 5 del D. Lgs. 241/2000, estende le competenze e le incombenze dell'Esperto qualificato anche alla protezione nelle "Attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni". L'Esperto qualificato, inoltre, e per quanto dettato dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 230/2995, interviene nelle attività del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 626/1994, sostituito dall'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 ed è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche inerente la sicurezza del lavoro di cui all'art.35 del D. Lgs.81/08 (già art.11 del D. Lgs. 626/94). La relazione di cui al comma 2 dell'art. art. 61 del D. n. 230/1995 e le successive di aggiornamento costituiscono il documento di valutazione dei rischi per gli aspetti relativi ai rischi da radiazioni ionizzanti, rimanendo la "protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti ... disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni", come sancito al comma 3 dell'art. 180 del D. Lgs. 81/2008. Ampie sono infine le attribuzioni dell'esperto qualificato in materia della protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni, come disciplinata dal Capo III bis del D.Lgs. 241/2000, che vanno dall'individuazione delle azioni di mitigazione in caso di superamento dei livelli di azione alla redazione della parte relativa a questa sorgente di rischio nel Documento di valutazione dei rischi. L’Esperto qualificato, abilitato in data antecedente la pubblicazione del D. Lgs. 187/00 (7 /7/2000), è anche abilitato alla esecuzione dei controlli sulla qualità degli impianti e delle attrezzature radiologiche impiegate in medicina e odontoiatria a scopo medico di cui all'art. 8 del D. Lgs. 187/2000, per quanto specificato al comma 13 dell'art. 7 dello stesso decreto. Per tale attività corre l'obbligo di aggiornamento professionale quinquennale (a partire dal 2001), di cui al comma 10 dell'articolo 8 del D.Lgs.187/2000:
"formazione continua" (art.8) con un programma in materia di radioprotezione e con la partecipazione a corsi la cui "organizzazione può essere affidata dalle autorità regionali alle associazioni e alle società scientifiche accreditate che comprendono tra le finalità, oltre alla radioprotezione, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria, relativamente all'esperto in fisica medica, e che siano maggiormente rappresentative di coloro che operano professionalmente nelle specifiche specialità; esse si avvalgono delle società scientifiche accreditate che comunque abbiano la radioprotezione del paziente tra le proprie finalità. La certificazione sull'esito dell'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione è rilasciata dal presidente dell'associazione o società scientifica". L'ANPEQ tiene anche corsi di formazione per gli Eq sui controlli dei rottami metallici e sui semilavorati per l'individuazione e la messa in sicurezza in caso di presenza di sostanze radioattive ai sensi del D.Lgs.100 del 1.6.2011. L'ANPEQ organizza anche corsi di formazione relativi alle radiazioni non ionizzanti, in particolare sulla valutazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici. I corsi sono finalizzati alla qualificazione degli Esperti qualificati anche nel controllo di questo tipo di radiazioni. Luisa Biazzi
22/06/2026
INFO ANPEQ – MESSAGGIO DI CORDOGLIO PER LA PERDITA DI ROBERTO DONATI EX AD DI MITAMBIENTE
Gentili Soci,
abbiamo appreso tristemente della scomparsa di Roberto Donati, ex Amministratore Delegato di MitAmbiente.
Il Consiglio Direttivo rivolge la sua vicinanza e sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e a MitAmbiente.
Consiglio Direttivo ANPEQ
18/06/2026
INFO ANPEQ - EVENTO GRUPPO ANPEQ PIEMONTE - VALLE D'AOSTA 25/6/2026
Gentili Soci,
si comunica che il gruppo regionale ANPEQ Piemonte – Valle d’Aosta, guidato da Michela Gaggiano, ha organizzato un seminario formativo che si terrà il giorno 25 giugno 2026 presso l’Aula Castagnoli del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino – Via P.Giuria, 1 – Torino.
Il seminario si terrà in presenza per i soci del Piemonte e da remoto per i soci della Lombardia.
Si precisa che l’aula ha una capienza massima di 15 persone pertanto i posti in presenza sono limitati.
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente entro il 20 giugno 2026 link: https://forms.gle/wK75b4gwAV8qoPTc8
La segreteria ANPEQ trasmetterà il link per il collegamento ai soci della Lombardia interessati a partecipare.
Si trasmette in allegato programma dell’evento:https://www.anpeq.it/images/stories/documenti/LOCANDINA%20SEDE%20CORRETTA.pdf
Cordiali saluti
Michela Gaggiano – coordinatrice gruppo regionale ANPEQ Piemonte – Valle d’Aosta
18/06/2026
INFO ANPEQ – ACCADEMIA ANPEQ: CORSENA – 24 LUGLIO 2026
Gentili Soci,
si comunica che Accademia ANPEQ ha organizzato una iniziativa dal titolo “CORSENA” (corso + cena), si tratta di un corso che ha come tema le gammagrafie industriali, seguito da una cena conviviale con gli iscritti al corso. L’evento si terrà il giorno 24 luglio 2026 presso Agriturismo Colombara, Via Emilia Levante, 2866, 40024, Castel S. Pietro Terme (BO) ed è aperto a tutti i soci ANPEQ.
L’evento rilascia 2 crediti per EdR a seguito del superamento di un test di apprendimento finale.
Il costo per la partecipazione sia al corso che alla cena è di €60,00 da versare entro il 26 giugno 2026 secondo le seguenti modalità:
c/c bancario intestato ANPEQ presso Intesa San Paolo
IBAN: IT09E0306909606100000076709
Causale: “partecipazione corsena 24/7/2026 nome + cognome”
Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria ANPEQ a [email protected] entro il 26 giugno 2026.
Si trasmette locandina dell’evento:https://www.anpeq.it/images/stories/documenti/flyerCORSENA_BOLOGNA.pdf