Avv. Matteo Ricci

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18/06/2024

Lo sapevate che: se il vicino che abita sopra di noi indossa scarpe col tacco di prima mattina e sposta i mobili commette il reato di disturbo alla quiete pubblica?

Le proprietarie di un appartamento sito in condominio denunciano i residenti dell’appartamento soprastante poiché, alle prime ore del mattino, camminano con i tacchi, spostano le sedie e trascinano la mobilia. A causa di tali emissioni moleste, in primo e secondo grado, i vicini rumorosi vengono condannati al pagamento di 200,00 euro ciascuno per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposto delle persone (art. 659 c.p.).

Quindi, se le emissioni rumorose provenienti da un appartamento ubicato in un condominio disturbano solo i residenti dell’appartamento sottostante è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica?

La Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza 17 gennaio 2024, n. 2071, dice NO.

Senza potere troppo approfondire, il ragionamento degli ermellini è il seguente: per aversi disturbo della quiete pubblica serve che la sorgente dei rumori sia idonea ad infastidire un numero indeterminato di soggetti, superiore agli abitanti degli appartamenti immediatamente limitrofi.

In questo caso la tutela, solamente civile, deriva all'art. 844 del c.c. e potrebbe dar luogo a risarcimento del danno (immissioni intollerabili).

In foto, la comodità di prima mattina.

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