Studio legale Lonoce
La diffamazione aggravata commessa attraverso Facebook.
Con sentenza 27930/2023, cui hanno fatto seguito analoghe pronunce, la Cassazione ha statuito questo interessante principio in materia di diffamazione: «Il limite all’esercizio del diritto di critica deve intendersi superato quando l’agente trascenda con espressioni offensive e ingiuriose in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato, senza alcuna finalità di pubblico interesse».
Chi trascende la “continenza” ossia la moderazione non può invocare il diritto di critica, poiché tende a degradare il confronto di idee e progetti a uno scontro personale tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai destinatari del messaggio ogni possibilità di serena e civile partecipazione ad esso.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’esercizio del diritto di critica, in questo caso, non rimane nell’ambito di una critica misurata e obiettiva, ma sprofonda nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta.
L’abuso del diritto è determinato dalla gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione, con l’unico obiettivo di screditare il destinatario delle espressioni utilizzate, evocando una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale.
In buona sostanza, la critica legittima è quella moderata, pertinente, veritiera ma soprattutto priva di conseguenze sull’altrui dignità morale o professionale.
Invece la critica illegittima è un attacco la cui unica finalità è demolire l’immagine della persona offesa dal reato.
Scrivere offese su Facebook integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 codice penale.
La giurisprudenza più recente della Cassazione stabilisce che l'uso dei social è un'aggravante, prevede pene fino a 3 anni di reclusione, e vieta la reclusione per le opinioni semplici salvo gravi casi di hate speech.
La giurisprudenza recente ha delineato punti fermi e principi cardine:
Aggravante web: La diffamazione commessa tramite un post su Facebook costituisce diffamazione aggravata (utilizzando "altro mezzo di pubblicità") e prevede pene che vanno da 6 mesi a 3 anni di reclusione, o multe non inferiori a €516.
Presenza "virtuale": La Suprema Corte ha precisato (es. sent. n. 20392) che se l'offesa avviene in un post sui social, il fatto che la vittima legga il messaggio non trasforma il reato in ingiuria (depenalizzata e punibile solo civilmente), ma resta diffamazione poiché la comunicazione avviene tramite una bacheca pubblica o verso terzi.
Condanna per il post: Confermato che pubblicare post denigratori senza fondamento o prove giudiziarie a sostegno della "verità del fatto" porta a condanna. Anche condividere, diffondere o ripubblicare il messaggio offensivo espone a responsabilità penale.
Ancora la Cassazione con sentenza n. 24579 del 23 giugno 2021 ha stabilito che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr. Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, Rv. 269090)” (Cass. 23 giugno 2021, n. 24579 su diffamazione a mezzo facebook).
07/07/2026
GIÙ LE MANI DALLA SOVRANITA’ POPOLARE!
La maggior parte dei politici presenti in parlamento fingono di ignorare che il potere decisionale supremo risiede sempre nel popolo. I partiti e i comitati sono enti di intermediazione, attraverso i quali i cittadini si aggregano per esprimere le proprie istanze e selezionare i loro rappresentanti e determinano la politica nazionale.
Peraltro, sotto il profilo giuridico, i partiti politici italiani, oltre ad essere dei "corpi intermedi" che colmano la distanza tra i singoli cittadini e le istituzioni, sono classificati come associazioni di fatto non riconosciute, disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Se per un verso questo assetto garantisce loro la massima autonomia e libertà d'azione, ponendoli al riparo da ingerenze statali dirette, per altro verso, gli stessi partiti non possono essere titolari della sovranità che, piaccia o non piaccia, in forza dell’art. 1 della Costituzione appartiene soltanto al popolo.
Infatti la sovranità non può essere delegata in via definitiva o trasferita ai partiti, i quali agiscono come strumenti di partecipazione e non come detentori del potere ultimo dello Stato.
Gli apprendisti stregoni della politica continuano invece ad ignorare questi elementari concetti e a disattendere la sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale che rappresenta un pilastro fondamentale nella tutela della sovranità popolare, perchè ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei due meccanismi più distorsivi della legge elettorale Calderoli n. 270/2005 (il cosiddetto Porcellum): il premio di maggioranza senza soglia minima di voti e le liste bloccate lunghe.
Le leggi elettorali successive come l’Italicum, il Rosatellum e il Melonellum all’esame del parlamento, lungi dal rispettare la pronuncia della Consulta e la Costituzione continuano a conservare in capo ai partiti la sovranità callidamente sottratta ai cittadini.
Purtroppo anche la nuova legge elettorale, che appare come le altre incostituzionale, verrà approvata dalle due camere sicuramente con il ricorso alla questione di fiducia invocata ed utilizzata con il pretesto di accelerare l'iter legislativo ed evitare ostruzionismi, che nella realtà da troppo tempo usata in modo assai poco corretto per comprime il dibattito ed ogni confronto, quindi più che di prassi consolidata, potrebbe parlarsi di un vero e proprio malvezzo nel sistema parlamentare italiano.
E’ questo è il futuro riservato al nostro popolo? Credo che, se non vogliamo tornare al periodo medioevale, in cui il potere politico ed economico non apparteneva al popolo, ma era saldamente accentrato nelle mani di élite ristrette, qualcuno debba uscire dal suo comodo indifferentismo per cominciare a lottare per rivendicare il rispetto della Costituzione e con esso dei suoi diritti e della sua stessa libertà.
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2014/1
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