Studio Bonucci
I controlli interni Codice della crisi d’impresa
Il Codice della crisi richiede che le “misure” adottate dall’imprenditore individuale e gli “assetti” di quello collettivo, per l’emersione tempestiva della crisi, siano in grado di segnalare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e di rilevare:
l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso Inps, Inail, agenzia delle Entrate/Riscossione.
La norma in commento, inoltre, attribuisce all’organo di controllo della società il dovere di segnalare, per iscritto, all’organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata attraverso la nomina dell’esperto indipendente.
L’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico; è quindi escluso il revisore) è altresì destinatario delle segnalazioni di esposizioni debitorie rilevanti della società effettuate dai creditori pubblici qualificati.
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati;
Il Codice della crisi impone ai creditori pubblici qualificati di eseguire specifiche segnalazioni.
In particolare, è previsto che siano segnalate sia all’impresa debitrice e sia organo di controllo:
da parte dell’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versare contributi previdenziali che superino, per le imprese con lavoratori subordinati e para-subordinati, il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente nonché alla soglia di 15mila euro e, per quelle senza tali lavoratori, alla sola soglia di 5mila euro; da parte dell’Inail, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei premi assicurativi di ammontare superiore a 5mila euro; da parte dell’agenzia delle Entrate, un debito Iva di oltre 5mila euro scaduto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche; da parte degli agenti della riscossione, i crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori per le imprese individuali a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500milaeuro.
La segnalazione inviata all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti.
Tale segnalazione parte dal presupposto che se l’impresa non ha versato imposte e contributi per cifre rilevanti, è abbastanza probabile che la situazione, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata, sussistano effettivamente.
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