Studio Legale Riccardelli - Formia
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09/11/2025
Rinunciare a un immobile è possibile: cosa ha deciso la Cassazione
Con una sentenza storica (n. 23093 dell’11 agosto 2025), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che un cittadino può rinunciare volontariamente alla proprietà di un immobile, anche per motivi personali o economici, senza dover dimostrare un interesse “sociale” o collettivo.
La Corte ha riconosciuto piena validità giuridica alla cosiddetta rinuncia abdicativa: si tratta di un atto scritto, redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve essere trascritto nei registri immobiliari. Non serve alcuna accettazione da parte dello Stato o di terzi. Una volta completata la procedura, l’immobile entra automaticamente nel patrimonio dello Stato, come previsto dall’articolo 827 del Codice Civile.
Questo significa che, ad esempio, un proprietario che non riesce più a sostenere le spese di manutenzione o di gestione di un immobile può decidere di rinunciarvi formalmente, senza doverlo vendere o donare. È importante però distinguere questa rinuncia da un semplice abbandono: solo l’atto formale produce effetti legali. Lasciare un immobile in stato di incuria non comporta la perdita della proprietà.
La Corte ha anche precisato che la rinuncia non cancella eventuali obblighi precedenti: il proprietario resta responsabile per tasse non pagate, danni o obblighi ambientali maturati prima dell’atto. Inoltre, pur non essendo obbligatoria, una comunicazione all’Agenzia del Demanio può aiutare a evitare futuri contenziosi.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui la proprietà privata può essere gestita liberamente, nel rispetto della legge, e offre ai cittadini uno strumento concreto per affrontare situazioni complesse legate agli immobili non più desiderati o sostenibili.
Avv. Luciano Riccardelli
www.avvocatoriccardelli.it
28/03/2019
Fingersi divorziato ai fini del tradimento è reato.
Ebbene sì, ricorrere al fin troppo consueto escamotage di fingersi divorziati o, comunque, di essere pienamente liberi, al fine di mantenere in atto una relazione adulterina, quando in realtà invece si è regolarmente sposati, e magari con figli, integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 494 c.p: “Sostituzione di persona” punito con la reclusione fino ad un anno. Senza considerare ovviamente il possibile risarcimento alla persona offesa.
Indurre in errore l’amante, attribuendo a sé un falso “stato” (civile), al fine di procurarsi il “vantaggio” del persistere della relazione sentimentale/sessuale, costituisce quindi reato; lo ha sancito, anche abbastanza recentemente, la Cassazione (Sent. n. 34800/2016), che ha ritenuto quindi di riconoscere nell'ambito della nozione di “vantaggio” anche utilità non prettamente economiche, come appunto nel caso di una relazione fedifraga.
A solo titolo di esempio, nel caso giudicato dalla Cassazione, un uomo, benché sposato e con figli, aveva illuso la sua amante, mentendo riguardo il suo stato di divorziato, e inducendola finanche a credere di poterlo quindi sposare.
Avv. Luciano Riccardelli
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La semplice e-mail che valore di prova ha? Si tratta di un argomento da molto tempo dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, eppure particolarmente attuale, considerato il forte incremento del commercio elettronico che c’è stato negli ultimi anni ed il fatto che, spesso, le transazioni avvengono sulla base del solo scambio di semplici e-mail tra le parti.
Sul punto, evidenzio due recentissime pronunce della Corte di Cassazione. L’ultima (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 14/05/2018 n° 11606) attribuisce alla e-mail tradizionale il valore delle “riproduzioni informatiche” disciplinate dall’art. 2712 del c.c., sicché essa forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale venga prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Nel caso di specie, un semplice scambio di e-mail, è stato posto a fondamento di un decreto ingiuntivo. Ancor prima però, sempre la Cassazione ( Sent. Corte di Cassazione n.5523/2018), aveva escluso per la semplice e-mail non firmata digitalmente il valore di scrittura privata ex art. 2702 del c.c., del resto in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 del CAD (d.lgs 82/2005 e successive modifiche). Secondo questo diverso orientamento della Cassazione quindi, la semplice e-mail non ha il valore probatorio della scrittura privata, tuttavia essa è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs 82/2005, caso per caso, tenuto conto della sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Avv. Luciano Riccardelli
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