Studio Scimeca&Regh

Studio Scimeca&Regh

Condividi

19/09/2017

In tutti i contratti delle polizze auto è presente una clausola di rivalsa che è importante conoscere così da non avere brutte sorprese durante l'apertura di un eventuale sinistro.

In alcuni casi, infatti, l'assicurazione può richiedere al cliente di pagare i danni di tasca propria nonostante il contratto assicurativo stipulato. Ma conviene questa ipotesi si o no? In questo articolo affronteremo il tema della rinuncia alla rivalsa, cercando di fare luce a tutto tondo sui suoi aspetti fondamentali che più ci interessano. Quando si contrae una polizza, di qualsiasi tipo, si stabilisce ciò che essa coprirà e non coprirà e per quanto riguarda ciò che coprirà si stabiliscono dei massimali in denaro.Al contrario di quello che molti pensano dunque, la polizza assicuratrice non copre qualsiasi danno così come non fornisce qualsiasi somma di denaro per riparare il danno.
Innanzitutto individuando la cosiddetta clausola di rivalsa, a volte chiamata anche " clausola di esclusione". A questo punto del contratto l'agenzia assicuratrice indica i comportamenti che il conducente deve tenere e rispettare durante la guida: la sua attenzione é seguire il codice della strada. Nel caso in cui il guidatore non rispetti questi principi, allora l'assicurazione non sarà tenuta a risarcire alcun danno provocato dal conducente stesso durante la guida.

Se non volete trovarvi in una di queste situazioni, allora potete scegliere una Polizza auto che alla clausola di rivalsa faccia riferimento al risarcimento danni in caso di mancata attenzione o incuria del conducente. Solo così sarete davvero protetti in tutto e per tutto.Questa clausola è consigliata sopratutto ai neopatentati.

RINUNCIA ALLA RIVALSA: TUTTO CIÒ CHE NON È RISARCIBILE.

Alla voce"clausola di rivalsa"troverete nero su bianco tutto ciò che la vostra compagnia assicuratrice non è tenuta a rimborsare. Solitamente il pagamento del danno non avviene nel caso di:
guida in stato di ebbrezza o droghe;
danni provocati da disattenzione;
passeggeri trasportati senza cintura di sicurezza;
guida con patente scaduta o non valida;
danni a un numero di passeggeri maggiori rispetto a quelli indicati sul libretto di circolazione dell'automobile;
danni provocato da un conducente non indicato nella polizza.

L'assicurazione ha l'obbligo di risarcire, a seconda dei massimali indicati nel contratto, i danni provocati o causati, ma al tempo stesso se la clausola di rivalsa lo prevede, ha il diritto di richiedere la restituzione della somma pagata (parziale o totale) al proprietario della polizza. Per questo motivo è veramente importante assicurarsi del contenuto della rinuncia alla rivalsa, sempre presente in qualsiasi contratto assicurativo.

19/09/2017
Photos 17/03/2017
Vuoi che la tua azienda sia il Società Finanziaria più quotato a Collegno?
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.

Telefono

Sito Web

Indirizzo


Via Edmondo De Amicis 43/c
Collegno
10093

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:00
15:00 - 19:00
Martedì 08:30 - 12:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 08:30 - 12:00
15:00 - 19:00
Giovedì 08:30 - 12:00
15:00 - 19:00
Venerdì 08:30 - 12:00
15:00 - 19:00