Studio legale Floridia
Nel campo del diritto civile, lo studio si occupa, in maniera prevalente, di:
- Risarcimento del danno
- Condominio
- Locazioni
- Gestione e recupero crediti
- Indennizzi assicurativi
- Volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione). Nel campo del diritto di famiglia, lo studio presta assistenza per:
- Separazioni consensuali e giudiziali
- Divorzi congiunti e giudiziali
- Modifica condizioni separazione
20/10/2025
SE L'EX CONIUGE RIFIUTA UN'OFFERTA DI LAVORO RISCHIA LA REVOCA DELL'ASSEGNO DIVORZILE
La Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 25523 del 17/09/2025, ha ribadito un concetto ormai ricorrente ovvero: l'assegno divorzile non costituisce un vitalizio e non è destinato a durare per sempre, ragion per cui l'ingiustificato rifiuto di una valida offerta di lavoro è un presupposto sufficiente per la revoca dell'assegno.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la ex moglie percepiva sin dal 2005 un assegno divorzile di € 48.000,00 annui.
L'ex marito, dopo alcuni anni, le ha fatto pervenire un'offerta di lavoro a tempo indeterminato da parte di una società a lui collegata e, a seguito del rifiuto da parte della ex, ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile.
La donna ha obiettato che la proposta fosse totalmente irricevibile/inidonea e che pertanto il suo rifiuto non fosse il frutto di una condotta negligente.
Nel corso del giudizio, invece, i giudici di merito hanno ritenuto che l'offerta fosse più che congrua ed infatti l'impiego avrebbe garantito alla signora un reddito annuo pressoché pari a quello assicurato alla stessa dall'assegno ed era anche assistito da una polizza assicurativa a fini pensionistici, che avrebbe consentito una certa stabilità economica anche al raggiungimento dell'età pensionistica.
La logica conseguenza della superiore valutazione è stata l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Ed infatti presupposto imprescindibile dell'assegno divorzile è l'insussistenza di mezzi adeguati e la impossibilità di procurarseli, circostanze queste che non si rinvengono nel caso in esame, avendo la ex moglie ingiustificatamente rifiutato l'offerta di lavoro anche se proveniente dall'ex marito.
In definitiva, secondo la Cassazione il principio di autoresponsabilità e di lealtà nei rapporti tra ex coniugi imponeva alla donna non solo di accettare l'offerta ma anche di adoperarsi nei limiti di un ragionevole sacrificio per mantenere il posto di lavoro.
29/05/2025
QUOTA TFR AL CONIUGE DIVORZIATO
In base all'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 all'ex coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze, spetta una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge, limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente con il rapporto di coniugio.
Questa disposizione, secondo univoca giurisprudenza, non si applica estensivamente al coniuge separato e ciò in quanto la legge è chiara nel ricollegare il diritto alla quota di t.f.r. al riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno divorzile.
E' importante precisare che anche qualora la corresponsione dell'assegno divorzile sia stata dalle parti concordata in sede di divorzio congiunto, l'ex coniuge ha diritto alla quota del tfr, purché come detto non sia passato a nuove nozze.
In un caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Palermo (sentenza 30.03.2022, giudizio r.g.n. 4261/2020), il marito si opponeva alla corresponsione della quota di tfr alla ex moglie in quanto nell'accordo omologato era contenuta la clausola secondo cui le parti non avrebbero avuto più null'altro a pretendere l'una dall'altra per crediti reciproci. Secondo la prospettazione del marito, quindi, era stata raggiunta ed omologata una transazione "tombale".
In realtà, il Tribunale non ha accolto questa tesi e ha definito la clausola invocata dall'ex marito come una clausola di stile, in cui non si faceva alcun cenno alla rinuncia alla quota di tfr.
Attenzione dunque. Seguendo il ragionamento del Tribunale di Palermo, qualora in sede di accordo si volesse escludere la quota di tfr, se si opta per l'assegno divorzile e non per l'una tantum, bisognerebbe inserire espressamente una rinuncia e non basterebbe una locuzione generica.
Clicca qui per richiedere la tua inserzione sponsorizzata.
Digitare
Contatta l'azienda
Telefono
Sito Web
Indirizzo
Via Acicastello 30
Catania
95126