Unac security sicurezza
16/07/2026
PROCESSO AGLI EX CARABINIERI: INTERCETTAQZIONI INUTILIZZABILI, CROLLA L’ACCUSA DI CORRUZIONE PER CURRO’.
Il tribunale accoglie il ricorso della difesa dell'ex comandante della Stazione di Castelfranco: le registrazioni su un altro caso non fanno prova. Si sgonfia il filone principale dell’inchiesta sui presunti scambi di favori tra ex carabinieri, vigili e investigatori privati
Si ridimensiona uno dei filoni dell'inchiesta che vede imputati sette tra ex carabinieri, un investigatore privato e un agente della polizia locale accusati, a vario titolo, di corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, peculato e falso ideologico. Il tribunale ha infatti accolto l'eccezione della difesa di Antonio Currò sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche tra l'ex comandante della Stazione dei carabinieri di Castelfranco Veneto e l'ex brigadiere del Radiomobile Giuseppe Alù, effettuate fino al 2018 nell'ambito di un diverso procedimento penale a carico di Alù per concussione. Secondo il collegio quelle captazioni non presenterebbero uno stretto collegamento con il processo attualmente in corso e, di conseguenza, non potranno essere utilizzate come prova. Una decisione destinata ad avere un peso significativo sul procedimento, in particolare sulla posizione di Currò: le contestazioni di corruzione nei suoi confronti sono infatti destinate a perdere uno dei principali elementi probatori.
L'indagine era nata proprio dalle captazioni eseguite sul telefono di Giuseppe Alù, 62 anni, ex brigadiere del Radiomobile di Castelfranco Veneto. Gli investigatori ipotizzavano che il militare avesse ottenuto utilità da alcuni imprenditori cinesi in cambio del proprio silenzio su presunte irregolarità nelle loro attività. In una conversazione del 17 luglio 2018 emergeva il nome di Currò, nel frattempo congedatosi dall'Arma e titolare di un'agenzia di pratiche automobilistiche che, secondo l'accusa, avrebbe svolto di fatto anche attività di investigazione privata.
Nel procedimento sono imputati, oltre ad Alù e Currò, anche Michele Chiaromonte, all'epoca comandante del Radiomobile di Montebelluna, l'investigatore privato Massimo Varanese, Giovanni Rutigliano, l'agente della polizia locale di Castelfranco Dario Guerra e Davide Currò. L'accusa contesta a Chiaromonte un presunto scambio di favori: l'interessamento di Currò per agevolare il ricovero di un suo familiare in una casa di riposo, in cambio dell'invio all'agenzia di clienti coinvolti in incidenti stradali rilevati dai carabinieri di Montebelluna. All'ex comandante viene inoltre contestato di aver effettuato accessi alle banche dati delle forze dell'ordine su richiesta dell'investigatore Varanese, ricevendo in cambio un televisore del valore di circa 900 euro e alcune bottiglie di vino.
Rutigliano e Davide Currò rispondono invece dell'accusa di falso in relazione alla sostituzione di una patente denunciata come smarrita, mentre secondo gli inquirenti era soltanto deteriorata. Guerra è accusato di aver comunicato a Currò informazioni su una persona oggetto di accertamenti, dati che sarebbero stati utilizzati nell'attività di investigazione privata.
15/07/2026
L’EMERGENZA CARCERI: ORA ANCHE IL CSM SE NE ACCORGE DEL SOVRAFFOLLAMENTO.
Fabio Pinelli (Csm): “Ripensare il ruolo del diritto penale”
Per il numero due di Palazzo Bachelet, i dati sul sovraffollamento rappresentano soltanto l’effetto finale di un problema più profondo.
“Dobbiamo chiederci cosa resta della persona, quale sia il senso della sua esistenza e della sua personalità all’interno del sistema penitenziario”: lo ha detto il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, intervenendo ieri a Bologna al seminario ‘Il contrasto al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva: dall’esecuzione penale alla reintegrazione sociale’. Per il numero due di Palazzo Bachelet, i dati sul sovraffollamento rappresentano soltanto l’effetto finale di un problema più profondo.
“La causa è l’impostazione della presenza del diritto penale nella società. Più si amplia l’area del penale, più aumentano reati, detenzioni e pressione sul sistema carcerario”, ha spiegato. “L’effetto che osserviamo oggi nelle carceri non è altro che la conseguenza di un numero straordinariamente elevato di norme penali”, ha aggiunto Pinelli che, richiamando i dati sulla recidiva, ha evidenziato come “il 69% di chi sconta interamente la pena in carcere torni a delinquere, mentre le percentuali sono molto più basse per chi accede a percorsi esterni”. “Affrontare l’emergenza del sovraffollamento è necessario – ha terminato – ma qualsiasi intervento avrebbe effetti solo temporanei se non fosse accompagnato da una riflessione strategica sul ruolo del diritto penale e sulla funzione della pena in una società moderna”.
Anche secondo il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, “il sovraffollamento non può più essere considerato un’emergenza. Non possiamo continuare a ragionare in termini emergenziali. Serve una programmazione stabile e una visione di lungo periodo”. Zuppi ha invitato a superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. “C’è l’idea che se una persona soffre allora la giustizia è stata fatta. È una premessa molto pericolosa”.
Per l’alto prelato “dobbiamo mettere risorse sull’accoglienza, sugli educatori, sugli operatori e sugli psichiatri. Se mancano le figure necessarie per costruire progetti individuali, il carcere rischia di trasformarsi in un semplice contenimento delle persone”. “Nessuno coincide con la propria colpa” ha poi sottolineato. “Ogni persona è sempre qualcosa di più e non può essere definita in modo definitivo dal proprio errore”. E ha concluso: “La vera sicurezza passa anche dalla capacità di aiutare le persone a non commettere più reati, restituendo loro dignità, responsabilità e opportunità”.
12/07/2026
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE MILITARE CHE PERO' ARRIVA IN RITARDO, DOVE MOLTI CARABINIERI E MILITATI IN PRECEDENZA SONO STATI "MASSACRATI" DA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI PER AVER USATO IL PROPRIO DIRITTO DI "CRITICA" ANCHE ASPRA OGGI RICONOSCIUTO LEGITTIMO DAL TRIBUNALE MILITARE.
"NON OGNI CRITICA AI SUPERIORI E' REATO MILITARE ".
Carabiniere accusato di insubordinazione e disobbedienza: assolto dal Tribunale militare, “voleva solo difendersi”
Era accusato di aver offeso i superiori, diffamato alcuni appartenenti alla scala gerarchica e disobbedito a un ordine.
Per il Tribunale militare di Verona, però, quel carabiniere non voleva attaccare l’Arma: voleva difendersi.
Il procedimento si è concluso con l’assoluzione dell’ex appartenente all’Arma dei Carabinieri da tutte le accuse contestate, in una sentenza che valorizza il confine tra critica, diritto di difesa e responsabilità penale militare.
Tre accuse, tre assoluzioni: per l’insubordinazione con ingiuria aggravata e la diffamazione pluriaggravata il fatto non costituisce reato; per la disobbedienza aggravata, invece, il fatto non sussiste.
La sentenza del Tribunale militare di Verona
Il Tribunale militare di Verona ha assolto un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio all’epoca dei fatti presso una Stazione del Trentino, dalle accuse di insubordinazione con ingiuria aggravata, diffamazione pluriaggravata e disobbedienza aggravata.
La decisione è arrivata con sentenza pronunciata l’11 febbraio 2026 e depositata il 1° aprile 2026. Per i primi due capi di imputazione il collegio ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”; per il terzo, relativo alla presunta disobbedienza, ha invece disposto l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”.
Al centro del procedimento c’erano due note scritte inviate nel gennaio 2023 alla catena gerarchica dell’Arma e una contestazione legata alla mancata immediata compilazione di alcuni fogli di viaggio.
Le accuse: note ai superiori e fogli di viaggio
Secondo l’impostazione accusatoria, il militare avrebbe offeso il prestigio, l’onore, la dignità e la reputazione di alcuni superiori, indicando in una nota del 12 gennaio 2023 presunte criticità in un’attività investigativa che lo riguardava.
Nello scritto, oggetto del primo capo d’imputazione, veniva contestata un’attività ritenuta “deficitaria, lacunosa, fuorviante”, con riferimento alla mancata trasmissione alla Procura ordinaria di Trento di atti considerati rilevanti per la difesa del militare in un altro procedimento penale.
Una seconda nota, datata 14 gennaio 2023, riguardava invece la richiesta di accesso ad atti amministrativi connessi a presunte anomalie nella gestione degli straordinari all’interno della Stazione. In quel documento veniva evidenziato un atteggiamento definito “restio” rispetto all’estrazione degli atti richiesti e veniva prospettata una possibile incompatibilità nella prosecuzione di alcune attività.
Il terzo capo d’imputazione riguardava la presunta disobbedienza per non aver compilato e consegnato, secondo l’accusa, alcuni certificati di viaggio richiesti dal superiore gerarchico.
Il contesto: un procedimento penale nato da un controllo su strada
La vicenda prende le mosse da un controllo eseguito nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2022, durante un servizio perlustrativo. A seguito di quell’intervento furono redatti atti di polizia giudiziaria e una comunicazione di notizia di reato nei confronti di due civili, per ipotesi legate al rifiuto di fornire le generalità e, per uno dei soggetti controllati, al rifiuto di sottoporsi all’etilometro.
Successivamente, i civili segnalarono doglianze sul comportamento dei militari operanti. Da quella segnalazione scaturì un procedimento penale a carico del carabiniere poi imputato davanti al Tribunale militare e di un collega.
Dalla sentenza emerge che il militare, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel novembre 2022, visionò il fascicolo e rilevò, secondo la sua prospettazione, l’assenza di atti amministrativi e documenti relativi proprio al controllo da cui tutto aveva avuto origine.
Da qui nacque una serie di istanze di accesso agli atti, rivolte ai superiori e alla scala gerarchica, con l’obiettivo dichiarato di acquisire documentazione ritenuta utile per la propria difesa nel procedimento ordinario.
Il diritto di accesso agli atti e la difesa del militare
La sentenza valorizza anche il tema dell’accesso agli atti da parte del militare coinvolto in un procedimento penale. Le richieste documentali, secondo la ricostruzione del Tribunale, non erano iniziative pretestuose o strumentali, ma rispondevano all’esigenza di acquisire elementi ritenuti utili per ricostruire compiutamente i fatti e predisporre una difesa effettiva.
In questa prospettiva, le note inviate alla catena gerarchica sono state valutate come atti inseriti in un contesto di tutela personale e processuale, non come condotte finalizzate a ledere il prestigio o la reputazione dei superiori.
La difesa: “atti indispensabili per il procedimento penale”
Nel corso del dibattimento, l’imputato ha sostenuto che le sue iniziative non fossero dirette a offendere i superiori, ma a ottenere documenti che considerava indispensabili per difendersi.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, il militare riteneva che il pubblico ministero ordinario non disponesse di un quadro completo, perché nel fascicolo a suo carico non sarebbero stati inseriti gli atti relativi alla denuncia presentata nei confronti dei civili controllati.
Il Tribunale ha dato rilievo proprio a questo aspetto: le espressioni utilizzate nelle note, pur potenzialmente incisive, sono state valutate nel contesto di una situazione professionale e personale complessa, caratterizzata dalla percezione di ostilità da parte dei superiori e dalla necessità di attivarsi per la propria difesa.
Le valutazioni del Tribunale: manca il dolo
Nelle motivazioni, il collegio ha chiarito che la valutazione delle condotte non poteva prescindere dal contesto ambientale, professionale e cronologico in cui si erano inserite.
Il Tribunale ha osservato che il militare prestava servizio in un ambiente non sereno, segnato da difficoltà relazionali con alcuni superiori e da precedenti segnalazioni interne su presunte anomalie nella gestione della Stazione.
Secondo i giudici, la percezione del militare di subire ostilità non era frutto di una personale “mania di persecuzione”, ma trovava riscontro in elementi oggettivi emersi durante l’istruttoria.
Per questo, in relazione alle accuse di insubordinazione e diffamazione, il punto decisivo è stato l’elemento soggettivo: mancava la prova della consapevole volontà offensiva.
Il collegio ha scritto che l’imputato, usando quelle espressioni, intendeva qualificare le attività svolte dai superiori sulla base dei dati oggettivi a sua disposizione, allo scopo di ottenere atti utili alla difesa e sollecitare l’intervento della scala gerarchica.
Non ogni critica ai superiori è reato militare
Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: non ogni critica rivolta ai superiori integra automaticamente un reato militare, soprattutto quando le espressioni utilizzate sono collegate alla necessità di rappresentare criticità, sollecitare verifiche interne o esercitare il proprio diritto di difesa.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che il contenuto delle note dovesse essere letto non come un’aggressione gratuita alla gerarchia, ma come parte di un percorso difensivo avviato dal militare in relazione a un procedimento penale che lo riguardava direttamente.
La sentenza valorizza dunque il confine tra critica, anche aspra, e offesa penalmente rilevante. Un confine che, secondo i giudici, va valutato alla luce del contesto, delle finalità perseguite e dell’effettiva volontà dell’autore delle espressioni contestate.
Le frasi contestate e il diritto di difesa
Il Tribunale ha riconosciuto che le espressioni contenute nella nota del 12 gennaio 2023 potevano astrattamente risultare offensive, tenuto conto del loro valore semantico. Tuttavia, ha escluso che fossero state usate con la consapevole volontà di ledere il prestigio, l’onore o la reputazione dei superiori.
Secondo la sentenza, il militare aveva ragioni per ritenere l’attività investigativa lacunosa, perché non erano stati trasmessi tutti gli atti relativi al controllo; deficitaria, perché non era stata acquisita la sua versione dei fatti; e fuorviante, perché i civili erano stati sentiti come persone informate sui fatti, nonostante il procedimento connesso nato dal medesimo intervento.
Il collegio ha evidenziato anche un elemento successivo: quando gli atti mancanti furono acquisiti nel procedimento ordinario, la posizione del collega venne definita con una richiesta di archiviazione, mentre le contestazioni a carico dell’ex militare furono ridimensionate.
La seconda nota: nessuna volontà diffamatoria
Anche per la nota del 14 gennaio 2023, relativa alla richiesta di documenti sugli straordinari, il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato.
La parola “restio”, riferita all’atteggiamento di un superiore rispetto all’ostensione degli atti, è stata valutata alla luce del contesto: il militare riteneva che alcuni documenti potessero servire a chiarire precedenti segnalazioni su presunte irregolarità amministrative.
Anche in questo caso, secondo i giudici, difettava la prova dell’intenzionalità offensiva. Le frasi contestate trovavano una spiegazione in fatti oggettivi che potevano aver convinto l’imputato della correttezza di quanto scritto.
La disobbedienza: “nessun ordine vincolante”
Sul terzo capo d’imputazione, il Tribunale ha ritenuto decisiva la deposizione dello stesso superiore che avrebbe impartito l’ordine.
Quest’ultimo ha escluso in modo netto di aver mai pronunciato un ordine perentorio o vincolante nei confronti del militare, precisando di non aver usato l’espressione “ti ordino” e di non aver impartito una disposizione imperativa.
Dalla ricostruzione è emersa piuttosto un’interlocuzione sulla corretta procedura di compilazione dei fogli di viaggio. Il militare aveva sollevato dubbi sulla legittimazione alla firma e sulla regolarità amministrativa della procedura, citando anche riferimenti normativi.
Alla fine, i fogli di viaggio furono compilati e la pratica venne definita sul piano amministrativo.
Per il Tribunale, in assenza di un ordine attinente al servizio o alla disciplina militare, mancava il presupposto oggettivo del reato di disobbedienza. Da qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il peso del clima interno alla Stazione
Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda il clima professionale vissuto dal militare nella Stazione di servizio.
Dalle testimonianze è emersa una situazione definita “spaccata”, con contestazioni interne relative alla gestione degli straordinari e ad altri episodi amministrativi. Alcuni colleghi hanno descritto l’imputato come persona preparata, diligente, motivata e professionalmente valida.
Il Tribunale ha sottolineato che, per comprendere le iniziative assunte dal militare, era necessario considerare la sua condizione psicologica in quel momento: era indagato in un procedimento ordinario, era stato trasferito provvisoriamente ad altro reparto e riteneva di non riuscire a ottenere atti essenziali per difendersi.
Le sue iniziative, pur formalmente incisive e indirizzate a numerosi livelli gerarchici, sono state considerate strumenti attivati per “smuovere” una situazione percepita come bloccata.
La decisione finale
Il dispositivo è netto: assoluzione dai primi due capi perché il fatto non costituisce reato e assoluzione dal terzo capo perché il fatto non sussiste.
La sentenza valorizza il confine tra critica, tutela difensiva e offesa penalmente rilevante all’interno dell’ordinamento militare. In questo caso, secondo il Tribunale militare di Verona, le note indirizzate alla scala gerarchica non erano animate da volontà offensiva, ma si inserivano in un percorso di difesa personale e procedimentale.
Per i giudici militari, dunque, quelle parole non erano un attacco alla gerarchia, ma il tentativo — forse aspro nei toni, ma non penalmente rilevante — di far valere il proprio diritto di difesa.
11/07/2026
IMPORTANTE EVENTO DELL'UNAC DI PARTINICO.
10/07/2026
ACCUSATI DI ESSERE INFEDELI, 3 CARABINIERI CONDANNATI A NAPOLI.
9 ANNI DI RECLUSIONE A DUE MILITARI E 14 AL TERZO.
SI TRATTA DEL COLONNELLO PASQUALE SARIO, DEL MARESCIALLO GAETANO DESIDERIO E DELL'APPUNTATO SANDRO ACUNZO TUTTI DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DI TORRE ANNUNZIATA.
Sono stati condannati dalla Corte di Appello di Napoli i tre carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di avere sottratto da un tir sequestrato e imbottito di droga 66 chili di stupefacente e di averne consegnata la metà a un collaboratore di giustizia, in cambio di soffiate.
La decisione è giunta nel pomeriggio, dalla IV sezione penale (presieduta dal giudice Francesco Ciocia): il colonnello Pasquale Sario, il maresciallo Gaetano Desiderio e l'appuntato Sandro Acunzo (tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Annunziata), sono stati condannati, i primi due a nove anni di reclusione e il terzo a 14 anni.
La procura generale aveva chiesto condanne pesanti (14, 14 e 18 anni). I giudici di secondo grado hanno ritenuto insussistente l'aggravante mafiosa.
Un vero e proprio ribaltamento se si tiene conto del compendio probatorio che, in primo grado, aveva portato all'assoluzione di tutti gli imputati".
Il 18 luglio 2023 i tre militari sono stati assolti dal Tribunale di Torre Annunziata: i tre, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Annunziata, erano accusati dal 2011 di avere portato via da un container sequestrato, nel corso di una importante operazione antidroga avvenuta a Napoli il 19 gennaio 2019, 66 chili di cocaina ed averne ceduto la metà al pentito e narcotrafficante Francesco Casillo.
Ad accusarli era stato lo stesso Casillo, che aveva reso dichiarazioni davanti ai pubblici ministeri (Pierpaolo Filippelli, neo procuratore di Campobasso, e Raffaello Falcone, e dallo scomparso procuratore aggiunto Filippo Beatrice) aggiungendo di avere anche elargito ai tre militari dell'Arma somme di denaro e gioielli.
Secondo l'accusa, in cambio di favori come la consegna della droga, Casillo avrebbe passato ai militari soffiate finalizzate ad arresti e sequestri.
08/07/2026
CARABINIERI INFEDELI, SPIE DEI RUSSI.
Chi erano le spie al soldo della Russia: svelati piani di riarmo e nomi degli 007 in servizio. Per ogni «file» 4.000 euro.
Le intercettazioni e le lamentele per i soldi non ricevuti
Svelati piani di riarmo e nomi degli 007 in servizio. Per ogni «file» 4.000 euro. «Quello che posso dare do»
«Però Miche’, dovete dirglielo, scherzi a parte: su questa storia dei soldi, sai quante volte ho anticipato di tasca mia. Poi mi dimentico. Quando tu, con il generale, mi avete detto vai avanti con il Vaticano, che me l’avete proprio scritto, io sono andato avanti, ho dovuto dare un obolo a papa Francesco». Anche se accanto a lui, su una panchina del belvedere di via di Trapasso di San Clemente a Bracciano, c’è Mikhail Astakhov, uno 007 del Gru, il temibile servizio segreto militare russo, il suo ex collega del Sismi e poi dell’Aisi Raoul Gavino Piras, 59 anni, già maresciallo dei carabinieri, pensionato dal 2012, non si fa troppi problemi a lamentarsi per i mancati compensi ricevuti per le informazioni fornite alla spia.
È il 9 ottobre 2025 e i carabinieri captano la conversazione di uno dei quattro incontri fra i due. Il russo consegna alla controparte foglietti con le richieste dei suoi superiori e Piras le vaglia sul momento. Poi incassa la busta con il denaro: 4 mila euro a file. «Io quello che posso dare do, dillo al tuo capo», avvertiva già il precedente 27 giugno l’ex agente segreto corrotto in un incontro in piazza Trieste, a Santa Marinella, con lo stesso interlocutore che gli aveva passato l’ennesimo pizzino. «Mamma mia, ogni volta queste cose, fammi leggere — aveva replicato Piras, commentando ogni punto —: questo bel casino, il G*t so cos’è (la minaccia asimmetrica globale che comprende terrorismo, conflitti ibridi e disinformazione, ndr) , questa è pesante, questa è facile. Prospettive, forze armate, obiettivi».
«Sul Sampt stai dicendo (il sistema antimissile fornito all’Ucraina, ndr)? Io ve l’ho scritto, a voi abbiamo dato i meccanismi, i missili li hanno dati i francesi». Il contenuto delle richieste di Astakhov è lo stesso che i carabinieri del Ros scoprono a casa di Piras a Ladispoli: piani di acquisto di missili a lungo raggio Storm Shadow e Scalp, piano di riarmo di Italia, Ue e Nato, prospettive di sviluppo delle forze armate, priorità e obiettivi della Difesa dell’Ue, aiuti all’Ucraina a fabbricare missili a lungo raggio, efficacia degli attacchi alle strutture nucleari iraniane.
Piras, indagato dal 2023, è accusato di aver collaborato con i russi fin dal 2013, avverte il committente anche che l’Italia si interessa al carro armato russo T90 Vladimir («Se riescono a rubarvi il segreto ve lo rubano, attenzione») e fornisce informazioni su un nuovo sottomarino: «Leonardo ha un marinaio senza guida, nel mese scorso c’è stata un’esercitazione a La Spezia». Poi consegna allo 007 sd card con tutte le notizie riservate raccolte, divise in sezioni numerate, chiamate «Fondazione»: «Ti ho messo le schede del Ros dei carabinieri, della Cybersicurezza della polizia, poi le cartelle di queste due del Ros che passeranno al controspionaggio».
Oltre a spiare i sistemi missilistici Grifo e Aster, Astakhov punta a ottenere informazioni sul personale militare italiano e sulle stesse fonti di Piras, che possono essere ingaggiate. «Sai — gli dice — il capo del gruppo ha bisogno di dati personali: molta informazione sensibile, molti soldi». «Basta pagare», è la risposta del 59enne. Nelle «Fondazioni» il pensionato corrotto è un fiume in piena e rivela un «alert di spionaggio nell’Europa dell’Est» con partenza di un team composto da personale Aise e della Difesa, poi millanta l’addestramento di due agenti dell’Aise che «hanno capacità operativa come un sequestro di vostri militari con ripiegamento delle loro linee e scoperta della presenza fisica nemica: sono capaci di fare ben altri danni di qualsivoglia genere». Quindi fornisce i nominativi di due agenti Aisi (Sicurezza interna) e notizie sulla missione italiana in Bulgaria.
Il lavoro di Piras è a tutto campo: anche per proteggere un sospetto agente russo, residente a Matera. Grazie al complice Vincenzo Di Pasquale, ex collega carabiniere e anche lui ai domiciliari, ottiene il nome della funzionaria Aise che indaga su di lui addetta al controspionaggio sulla Russia e propone ai russi di sorvegliarla. Ma è scontento: «In 12 anni migliaia di informazioni — si lamenta nel soliloquio che lo incastra — non mi avanzano nemmeno i soldi per il caffè. A volte prima mi portavate a pranzo. Io mi sono stufato. Possono anche venirvi incontro, ma siete dei poveracci».
07/07/2026
POLIZIOTTO CONDANNATO A GENOVA:” FINGEVA DI ESSERE AL LAVORO”, 135 ORE DI ASSENZE CONTESTATE.
CONDANNA DI PRIMO GRADO PER TRUFFA AI DANNI DELLO STATO.
IL CASO DEGLI “ASSENTEISTI” NELLE FORZE DI POLIZIA.
Un assistente capo della Polizia di Stato in servizio a Genova è stato condannato in primo grado a 3 anni e 2 mesi di reclusione per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni da parte di un dipendente pubblico.
La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Elisa Centore. La pubblica ministero Eugenia Menichetti aveva chiesto una condanna a 3 anni.
L’imputato, 54 anni, in servizio alla Polizia Scientifica, secondo l’accusa avrebbe attestato falsamente la propria presenza al lavoro mentre, in realtà, si sarebbe assentato per svolgere attività legate al suo ruolo di presidente di una società sportiva dilettantistica del ponente genovese, con annesso stabilimento balneare.
Le accuse: ritardi, uscite anticipate e straordinari contestati
Al centro del procedimento ci sono 135 ore di assenza contestate nell’arco di due anni.
Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il poliziotto avrebbe accumulato ingressi in ritardo, uscite anticipate e straordinari indicati ma mai effettivamente svolti. Le contestazioni riguardano quindi la presunta falsa attestazione dell’orario di servizio e il conseguente danno arrecato all’amministrazione pubblica.
Gli accertamenti sono stati svolti dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura e sarebbero nati in seguito a screzi interni alla società sportiva presieduta dall’agente, incarico dal quale l’uomo si è dimesso nel 2022.
Il caso dell’infortunio alla caviglia
Tra gli episodi finiti nel fascicolo anche un presunto infortunio a una caviglia.
Secondo l’accusa, una sera il poliziotto si sarebbe fatto male, ma avrebbe poi sostenuto di essersi infortunato la mattina successiva mentre si recava al lavoro. In questo modo, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe potuto ottenere il congedo per malattia senza essere soggetto ad alcuni controlli.
Anche questo elemento è stato valutato nell’ambito del procedimento che ha portato alla condanna di primo grado.
Stabilimento balneare sequestrato e altro filone d’indagine
La vicenda si intreccia anche con lo stabilimento balneare collegato alla società sportiva.
Un anno dopo le dimissioni dell’agente dalla presidenza, lo stabilimento è stato sequestrato dalla Guardia Costiera. Il poliziotto risulta inoltre attualmente indagato in un altro procedimento per una serie di presunte violazioni paesaggistiche e ambientali.
Si tratta di un filone distinto rispetto alla condanna per truffa ai danni dello Stato e false attestazioni.
La difesa: “Non colpevole fino a condanna definitiva”
L’avvocato Riccardo Passeggi, difensore del poliziotto, ha annunciato il ricorso in appello.
Il legale ha ricordato che il suo assistito “rimane non colpevole fino a condanna definitiva” e ha sottolineato la volontà di attendere il deposito delle motivazioni della sentenza.
“Attendiamo le motivazioni e rispettiamo la sentenza, anche se non la condividiamo”, ha dichiarato l’avvocato, confermando l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado.
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