Secur Project srl
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Qualità, Privacy e Consulenza Aziendale.
07/03/2024
Sicurezza sul lavoro: ora serve una patente a punti nei cantieri
Prevista dal primo ottobre 2024
Autore: Antonio Tursi
Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una patente a punti. Il minimo dei punti per operare è pari a 15 o superiore, il massimo dei punti è 30. A stabilirlo è il decreto PNRR (dl 19 del 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024.
La patente a punti per la sicurezza sul lavoro: cos’è e come funziona – La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro naturalmente solo l’iscrizione alla Camera di Commercio e previo possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:
possesso del Durc, documento Unico di regolarità contributiva;
possesso del documento di Valutazione dei Rischi;
possesso del documento Unico di Regolarità Fiscale;
dimostrare, sia da parte del datore di lavoro che da parte dei lavoratori, di aver completato il percorso formativo obbligatorio.
Se tutto risulta regolare, si parte con 30 punti in patente, il punteggio massimo raggiungibile.
Le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare in cantiere con un punteggio minimo pari a 15 punti, al di sotto l’attività verrà sospesa oppure, nel caso l’impresa venga trovata sprovvista di patente, può scattare anche una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro.
In caso di incidenti nel cantiere cosa succede? - Nel caso si verifichino degli incidenti in cantiere saranno decurtati dei punti dalla patente a seconda delle conseguenze generate dall’incidente.
Si parla di 20 punti in meno, in caso di incidente mortale e di 15 punti se l'incidente determina un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tolti solo 10 punti. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato Nazionale del Lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.
Come si possono conquistare nuovi punti? -I punti, chiamati anche crediti, decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi formativi specifici che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta. Fino a quanto l’impresa non avrà nuovamente raggiunto il minimo di 15 punti resterà sospesa dall’attività.
In conclusione: benefici solo ai più meritevoli e maggiori controlli per evitare le tragedie -In generale, i benefici normativi e contributivi sono condizionati all’assenza di violazioni da parte dell’impresa. Tra le violazioni sono comprese anche la tutela per la salute nei luoghi di lavoro e il rispetto dei contratti collettivi. Il diritto ai benefici è riconosciuto in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi, assicurativi e delle violazioni accertate. Si delinea dunque una stretta sul lavoro nero e le irregolarità negli appalti, dopo la recente tragedia, quella di Firenze. Tra le proposte, ha anticipato la Ministra del Lavoro Marina Calderone, c’è quella di reintrodurre “il reato penale per l’interposizione illecita di manodopera”, ovvero nei casi in cui la manodopera viene somministrata senza che ci sia un contratto di appalto regolare e un distacco di personale regolare. Tra le altre misure allo studio, lo stop dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza e niente benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari.
La stretta interessa anche gli appalti per lavori pubblici. Il governo può attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui, dopo le dovute verifiche, ci sia un disallineamento tra i cronoprogrammi degli interventi e i dati comunicati dagli enti al sistema informatico Regis. Inoltre, se la Commissione UE verifica “l'omesso o l'incompleto conseguimento degli obiettivi”, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento è obbligata a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.
Alla base del problema della sicurezza nei cantieri resta comunque la mancanza di controllo e di personale. Prevedere misure per il rafforzamento del personale ispettivo, dunque, è la mossa migliore, e in questa direzione sembra si stiano muovendo: sono, infatti, in arrivo altri 766 ispettori del lavoro. Si tratta di 466 assunzioni provenienti da un vecchio concorso, che saranno sbloccate a breve, e di 300 nuove assunzioni.
Formazione obbligatoria dei preposti, dubbi sulla partenza del nuovo regime
Per alcuni organi di vigilanza la modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale avrebbe già dovuto essere applicata
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di Mario Gallo
28 Dicembre 2023
Nel corso delle ultime settimane, con l’approssimarsi della fine del corrente anno, da più parti è stato segnalato l’affiorare di approcci interpretativi da parte di alcuni organi di vigilanza non sempre uniformi in ordine all’entrata in vigore del nuovo regime della formazione obbligatoria dei preposti.
Si ricorda che con il Dl 146/2021 (cosiddetto decreto “fisco e lavoro”), il quale ha subito profonde modifiche in sede di conversione da parte della legge 215/2021, il legislatore ha deciso di apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro contenuta nel Dlgs 81/2008, di cui alcune significative riguardano, appunto, la formazione e l’aggiornamento di tale figura, che anche per effetto di tale provvedimento ha assunto una posizione ancora più centrale sul piano della prevenzione.
Il nuovo regime sulla formazione e l’aggiornamento dei preposti
Il citato Dl 146/2021, nel modificare l’articolo 37 del Dlgs 81/2008, ha inserito infatti il nuovo comma 7-ter in base al quale, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, la loro formazione deve essere svolta «…interamente con modalità in presenza...».
Inoltre, nello stesso comma è stata anche prevista la periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti; infatti, la stessa deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque «…ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi».
Pertanto, rispetto a quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, l’obbligo dell’aggiornamento passa da quinquennale a biennale, mentre resta fermo che l’obbligo dell’aggiornamento scatta immediatamente in caso variazioni del quadro espositivo ai rischi, cosa che del resto già era possibile desumere dalla previgente normativa.
In merito a queste ultime disposizioni sono sorte, invero, non poche perplessità; infatti, la legge 215/2021, ha fatto “irruzione” il 20 dicembre 2021, quasi alla Vigilia di Natale, senza un minimo periodo di vacatio legis generando, così, forti dubbi sull’entrata in vigore di queste nuove disposizioni.
La posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Proprio su questo fronte così delicato va ricordato che l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la circolare 16 febbraio 2022, n.1, ha fornito prontamente una serie d’importanti chiarimenti, assumendo una posizione interpretativa chiara che, peraltro, conferma la “bontà” dei primi orientamenti di segno univoco espressi da gran parte delle associazioni professionali nazionali operanti nel campo della prevenzione.
Infatti, secondo l’Inl i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire come accennato attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono «...evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’articolo 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza».
Quindi l’Inl segue la condivisibile interpretazione logico-sistematica dei commi 2, 7 e 7-ter dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008; infatti, per quanto riguarda le ispezioni nella circolare 1/2022 l’Ispettorato ha anche precisato che «...tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (si veda, in particolare, il paragrafo 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)».
Di conseguenza, nelle more dell’emanazione di questo nuovo Accordo, sottolinea ancora l’Inl, i preposti, ma anche i dirigenti, «…dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal Dl 146/2021».
Ne consegue, quindi, che «…i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del Dlgs 758/1994».
Come accennato, si tratta di una posizione interpretativa molta chiara che, in forza di tali disposizioni, collega l’entrata in vigore di questi nuovi obblighi formativi per i preposti – così come del resto anche quello riguardante la formazione dei datori di lavoro – all’emanazione del nuovo Accordo Stato – Regioni di riassetto della disciplina regolamentare sulla formazione che, tuttavia, al momento non è stato ancora emanato ma è in fase di definizione.
Pertanto, la tesi contraria avanzata in queste settimane secondo cui, invece, l’obbligo dell’aggiornamento biennale in questione andrebbe adempiuto entro il 21 dicembre 2023 – la legge di conversione 215/2021, infatti, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 – francamente non appare condivisibile; anche perché, riflettendo più attentamente, in assenza del nuovo Accordo al momento non sono nemmeno note le basi sulle quali dovrebbe vertere tale aggiornamento.
Sotto questo profilo, quindi, è auspicabile su tale fronte l’emanazione di indicazioni operative congiunte sull’attività di controllo rivolte, quindi, a tutti gli organi di vigilanza (articolo 13, Dlgs 81/2008).
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